AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 ottobre 2013, n. 71/E
Soppressione dei codici tributo 6703, 6713, 6714, 6717, 6718
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 11), la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (articoli 5, 6 e 8), la legge 25 marzo 1997, n. 77 (articolo 1), la legge 25 febbraio 1992, n. 215 (articolo 5) hanno previsto agevolazioni e incentivi fiscali a favore di determinate categorie d’impresa, fruibili anche mediante l’utilizzo di un credito d’imposta.
Per consentire la fruizione di tali crediti d’imposta attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del decreto legge 9 luglio 1997 n. 241, nel tempo sono stati istituiti appositi codici tributo (6703, 6713, 6714, 6717 e 6718).
Tenuto conto dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche normative intervenute, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, con specifica nota, ha richiesto la soppressione dei suddetti codici tributo, denominati come di seguito:
– “6703” denominato “Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio – Art. 11 della L. 449/1997”;
– “6713” denominato “Credito d’imposta agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6 della L. 317/1991 “;
– “6714” denominato “Credito d’imposta agevolazione per spese di ricerca – Art. 8 della L. 317/1991”;
– “6717” denominato “Credito d’imposta agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura – Art. 1 della L. 77/1997”;
– “6718” denominato “Credito d’imposta agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile – Art. 5 della L. 215/1992”.
Si precisa che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione.
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