AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 ottobre 2013, n. 72/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di sanzione di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli) con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 1, comma 537 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “… gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
Il successivo comma 541, prevede che “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, della sanzione in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“5347” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”);
– nel campo “mese”, il mese in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato, “AAAA”.
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