Risoluzione del 28/07/2017 n. 102 – Agenzia delle Entrate – Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario
Sintesi:
La risoluzione intende chiarire il trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario coordinando l’agevolazione prevista dall’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012, che consente la deducibilità di dette spese nell’esercizio di sostenimento, e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del TUIR.
In considerazione che la circolare 26 settembre 2014, n. 29/E ha chiarito che avvalersi della disciplina prevista dall’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012 è una “facoltà e non un obbligo”, per verificare se le spese in esame rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR, è necessario distinguere il caso di esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese ai comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 dalla diversa ipotesi di non esercizio della stessa facoltà.
Nel primo caso, in considerazione della ratio agevolativa della disposizione contenuta nell’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012, si ritiene che le spese in esame siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del TUIR. Nel secondo caso, si ritiene che le spese in esame rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TIUIR essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria.
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 32, comma 13, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dell’articolo 96 del TUIR, è stato esposto il seguente
La società Alfa ha presentato istanza di interpello finalizzata a conoscere l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’articolo 32, comma 13, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dell’articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR) in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
La Alfa ha rappresentato che il 1° marzo 2016 la società Omicron S.p.A., integralmente partecipata dalla società Omega S.p.A., ha acquistato l’intero capitale sociale di Alfa Holding S.p.A., la quale possedeva – alla data dell’acquisizione – il 100 per cento del capitale sociale dell’istante.
Nel contesto di tale operazione sono stati emessi due prestiti obbligazionari:
1) uno emesso da Omega per complessivi ? 150.000.000 (di seguito “obbligazioni Omega”), con scadenza marzo 2023 e le cui spese di emissione sostenute nel 2016 sono state pari a ? 5.250.000;
2) uno emesso da Omicron per complessivi ? 450.000.000 (di seguito “obbligazioni Omicron”), con scadenza maggio 2022 e le cui spese di emissione sostenute nel 2016 sono state pari a ? 27.665.377 .
L’istante ha rappresentato che entrambe le obbligazioni sono quotate presso il mercato “( .)” e che le relative spese di emissione (rappresentate dai costi relativi alle remunerazioni degli intermediari incaricati di strutturare l’emissione e collocare i titoli presso gli investitori) sono state contabilizzate alla voce “Spese pluriennali diverse” dello stato patrimoniale.
Con riferimento alle obbligazioni Omega, tuttavia, l’istante ha rappresentato che le provviste raccolte attraverso tale emissione sono state immediatamente trasferite alla società controllata Omicron attraverso l’erogazione di un finanziamento soci in linea capitale pari a ? 150.000.000, avente la medesima scadenza delle obbligazioni Omega, e che parimenti anche le spese di emissione relative a tali obbligazioni (? 5.250.000) sono state riaddebitate nell’ambito del suddetto finanziamento. Per effetto di tale riaddebito, Omega iscriverà un provento che sarà contabilizzato a conto economico pro rata temporis lungo la durata del finanziamento soci (con un risultato complessivo neutrale per effetto dell’ammortamento delle relative spese di emissione). La scelta di non far emettere le obbligazioni Omega direttamente dalla controllata Omicron è motivata dall’istante dalla necessità di far sì che il debito derivante dalle obbligazioni Omega fosse strutturalmente subordinato (c.d. debito junior) rispetto a quello derivante dall’emissione delle obbligazioni Omicron.
In data 31/10/2016, inoltre, è divenuta efficace la fusione inversa mediante incorporazione di Omicron e Alfa Holding S.p.A. in Alfa, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2016.
Per effetto di tale fusione, la Alfa, in qualità di società incorporante e in quanto soggetto che redige il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, nel bilancio chiuso al 31/12/2016 ha proceduto ad iscrivere i costi generati dalle obbligazioni Omicron sulla base del c.d. “costo ammortizzato” (le spese di emissione – ricondotte ad un regime di “finanziarizzazione” – sono state imputate a diretta riduzione del valore di prima iscrizione delle obbligazioni). L’istante, inoltre, ha imputato il riaddebito delle spese di emissione delle obbligazioni Omega nell’ambito del finanziamento soci a diretta riduzione del valore di prima iscrizione del finanziamento medesimo e provvederà ad iscrivere detto costo tra gli oneri finanziari del proprio conto economico lungo la durata del contratto di finanziamento, secondo il metodo del c.d. “costo ammortizzato”.
Infine, in data 22/12/2016, la Alfa ha emesso un’ulteriore tranche di obbligazioni (di seguito, “obbligazioni Alfa”) per un ammontare in linea capitale di ? 40.000.00 con relative spese di emissione pari a ? 527.876.
Ciò premesso, atteso che l’articolo 32, comma 13, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, prevede che “le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio” e che, ai sensi della circolare 4/E del 6 marzo 2013, tale disposizione è stata qualificata quale lex specialis, l’istante chiede se possa trovare applicazione – in deroga alla ordinaria disciplina prevista dall’articolo 96 del TUIR – con riferimento a:
- le spese di emissione sostenute nel 2016 da Omicron per l’emissione delle obbligazioni Omicron ed iscritte da Alfa nel proprio bilancio per effetto della fusione e di quelle sostenute direttamente dall’istante per l’emissione delle obbligazioni Alfa;
- le spese di emissione sostenute nel 2016 da Omega per l’emissione delle obbligazioni Omega e riaddebitate a Omicron (ora Alfa) nel contesto del finanziamento soci.
La società istante ritiene che, nonostante la “finanziarizzazione” delle spese di emissione, la disciplina prevista dall’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012 – in qualità di disciplina speciale – trovi applicazione sia con riferimento alle obbligazioni (Alfa e Omicron) emesse dalla Alfa e dalla società Omicron incorporata in essa, sia con riferimento alle spese di emissione sostenute dalla società Omega con riferimento alle obbligazioni Omega e riaddebitate nell’ambito del finanziamento soci.
Tale soluzione interpretativa è motivata dalla Alfa adducendo la circostanza che le provviste finanziarie raccolte tramite l’emissione (ed i relativi oneri) sono state – in concreto – trasferite a Omicron e che da un punto di vista economico-sostanziale gli effetti dell’emissione delle obbligazioni Omega e del finanziamento soci non differiscono da quelli che si sarebbero prodotti nel caso in cui tali obbligazioni fossero state emesse direttamente da Omicron.
In linea generale, si ricorda che l’articolo 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Crescita“), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato la disciplina civilistica e fiscale sia delle cambiali finanziarie che delle obbligazioni e titoli similari.
Le finalità perseguite con l’intervento normativo in esame sono state la riduzione dei vincoli normativi e/o fiscali che hanno limitato in passato il ricorso al mercato dei capitali da parte delle società non quotate nonché la volontà di dotare tali soggetti di strumenti di raccolta di capitali di debito, utilizzabili in alternativa alla raccolta presso i soci e al credito bancario, rendendo possibile l’emissione di strumenti di debito da collocare sui mercati domestici ed internazionali. Ante modifica sussistevano limitazioni patrimoniali all’indebitamento e numerosi erano gli adempimenti amministrativi richiesti che consentivano la fruizione di tali strumenti solo per le società le cui azioni fossero negoziate nei mercati regolamentati e per le banche.
Tra le norme finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 del citato articolo 32 del decreto legge n. 83 del 2012 stabilisce che: “Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.“.
Tale disposizione prevede che i costi sostenuti dalla società emittente per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione siano deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento.
Al riguardo, la circolare 26 settembre 2014, n. 29/E ha chiarito che “la norma non intende superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle spese di emissione in esame, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento. La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l’intero Decreto Crescita“.
Al fine di verificare se le spese in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR, occorre preliminarmente distinguere due ipotesi:
a) esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese ai comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012;
b) non esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese ai comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012.
Nell’ipotesi sub a), si ritiene che la disciplina speciale prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012, che consente la deduzione delle spese “nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio“ prevalga sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del TUIR. Peraltro, l’eventuale applicazione dell’articolo 96 del TUIR alla fattispecie in esame non sarebbe del tutto coerente con la ratio agevolativa della disposizione. In particolare, l’irrilevanza delle modalità di contabilizzazione di dette spese è sancita expressis verbis dalla disposizione normativa e, pertanto, l’eventuale contabilizzazione delle stesse con il metodo del costo ammortizzato e la conseguente classificazione tra gli oneri finanziari non può determinarne una deducibilità temporalmente limitata per effetto dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR. Infatti, l’applicazione dell’articolo 96 del TUIR – in caso di ROL incapiente – determinerebbe la deducibilità di tali spese in periodi di imposta successivi rispetto a quello di sostenimento.
Quindi, in considerazione della ratio agevolativa della disposizione contenuta nell’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012, si ritiene che le spese in esame siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del TUIR.
Nell’ipotesi sub b), ovvero in caso non esercizio della facoltà concessa dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012, si ritiene che, al fine di verificare se tali spese rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR, vada indagata la “causa finanziaria” delle spese stesse. Infatti, il comma 3 dell’articolo 96 del TUIR definisce l’ambito oggettivo di applicazione della norma stabilendo che “assumono rilevanza gli interessi passivi e gliinteressi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni etitoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria ( )“. In particolare, come chiarito nella circolare del 2009, n. 19/E, “la norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria. Rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione“. Nello stesso documento di prassi, si è avuto modo di chiarire, altresì, che “occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all’interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all’impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tale interpretazione è in linea con l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS“.
Pertanto, si ritiene che le spese in esame rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TIUIR essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. È di tutta evidenza che le stesse concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.
Per quanto concerne il caso oggetto di interpello, come rappresentato dalla società istante, la stessa si è avvalsa della facoltà concessa dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 e, pertanto, è corretto ritenere che sia le spese di emissione sostenute nel 2016 dall’incorporata Omicron per l’emissione delle “obbligazioni Omicron” ed iscritte da Alfa nel proprio bilancio per effetto della fusione, che le spese sostenute direttamente dalla Alfa per l’emissione delle “obbligazioni Alfa” siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovino applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR.
Per quanto concerne, invece, le spese di emissione sostenute nel 2016 dalla controllante Omega per l’emissione delle c.d. “obbligazioni Omega” e riaddebitate a Omicron (ora Alfa) nel contesto del finanziamento soci, si ritiene che la soluzione prospettata non sia condivisibile.
Seppure da un punto di vista economico-sostanziale gli effetti dell’operazione posta in essere con il finanziamento soci non differiscono da quelli che si sarebbero prodotti nel caso in cui le “obbligazioni Omega” fossero state emesse direttamente da Omicron, tuttavia, la scelta giuridico-formale di far operare come emittente Omega determina il riconoscimento dell’agevolazione prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 in capo a tale ultimo soggetto. Del resto tale soluzione non determina un’assoluta indeducibilità di tali importi i quali, invece, risulteranno ripartiti in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento e saranno deducibili man mano che transiteranno a conto economico.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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