La Corte di cassazione sez. civile con la sentenza n. 19148 del 10 agosto 2013 intervenendo in tema di danni afferma che al creditore deve essere garantita la possibilità di chiedere i danni nel corso dello stesso giudizio in cui prima ha fatto domanda per il rispetto del contratto e poi per la risoluzione.
Gli Ermellini hanno ritenuto ingiusto l’orientamento prevalente che impedisce alla parte non inadempiente di fare istanza per il risarcimento dei danni e la restituzione del prezzo pagato, dopo che ha sostituito la domanda di adempimento con quella di annullamento.
Tale orientamento a dire dei giudici di legittimità fa venire meno la tutela, garantita dall’articolo 1453 secondo comma del codice civile, che consente alla parte corretta dell’accordo di cambiare il suo obiettivo in corsa se verifica che la controparte persiste nel comportamento scorretto. Con il via libera alle due domande si intende metter in atto una protezione che viene però in realtà compromessa. Il creditore che non può chiedere i danni, anche se ottiene la risoluzione del contratto, sarà comunque costretto a intraprendere una nuova causa e il suo patrimonio risentirà ancora di più dell’inadempimento.
Secondo i giudici della seconda sezione, che scelgono l’orientamento (minoritario) che apre alla richiesta di risarcimento, il contrasto sul punto è tale da imporre una decisione a sezioni unite.
La possibilità di risolvere tutto nell’ambito della stessa causa avrebbe solo vantaggi per il creditore e nessuna controindicazione. Dalla sua il collegio della seconda sezione cita la dottrina che, da tempo, ha negato che per la lettura a “maglie larghe” ci siano preclusioni processuali. La variazione della domanda – quando la prima scelta del rispetto del contratto non è più efficace a tutelare l’interesse – consente una deroga al divieto del “mutatio libelli”, sancito dagli articoli 183-184 e 345 del codice penale, purché si resti nell’ambito dei fatti posti alla base dell’inadempienza contestata in origine.
La possibilità prevista dall’articolo 1453 di configurare quindi una “mutatio libelli” ponendo una nuova domanda contrasta con il divieto, imposto dalla giurisprudenza prevalente, di chiedere i danni come conseguenza logica della risoluzione. I giudici passano la palla alle sezioni unite, indicando la lettura corretta della norma che è quella di dare il via libera al risarcimento nel corso dello stesso giudizio. Evitando a chi è già stato penalizzato altre traversie.