La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22396 depositata il 1° ottobre 2013 intervenendo in materia di licenziamenti ha statuito che è legittimo il licenziamento del dipendente che abbia offeso il legale rappresentante della società dandole della “mentecatta” e “pazzoide”. All’azienda non spetta invece il risarcimento del danno all’immagine in quanto le affermazioni diffamatorie e ingiuriose sono state fatte all’interno dell’azienda.
La vicenda ha visto protagonista un lavoratore che aveva sottoscritto con la società un contratto di lavoro a progetto ex art. 61 e segg. d.Igs. n. 276/03, dal quale la società era receduta. Il lavoratore si rivolgeva al Tribunale chiedendo che si dichiarase illegittimo il recesso e condannare la società al pagamento della complessiva somma di € 68.500, a titolo di retribuzione del mese di giugno 2005, indennità sostitutiva del preavviso e di penale contrattualmente stabilita. Il Tribunale adito accoglieva quasi integralmente la domanda del ricorrente. La società soccombente propose ricorso inanzi alla Corte di Appello, i cui giudici, in riforma parziale della sentenza di primo grado, “condannavano la A. P. s.r.l. a corrispondere al bronza la somma di € 3.425, a titolo di compenso per il periodo 1-15 giugno 2005, con gli accessori di legge; rigettavano le altre domande proposte dal F.; condannava quest’ultimo al pagamento, a favore della società, della somma di € 3.425 a titolo di danni non patrimoniali, compensando per l’intero le somme reciprocamente dovute dalle parti.”
Inoltre la Corte Territoriale osservava che:
- il contratto in questione poteva estinguersi per giusta causa ai sensi dell’art. 67 d. Igs. n. 276/03;
- che non era condivisibile la tesi del lavoratore, secondo cui anche nell’ipotesi di recesso per giusta causa fosse dovuta la penale;
- che nella specie dalle prove documentali e testimoniali acquisite era emersa la sussistenza della giusta causa, tenuto conto della natura gravemente offensiva delle esternazioni verbali e scritte del P.;
- che tale condotta non era da attribuire ad un comportamento provocatorio della società;
Gli Ermellini rigettano i primi sette motivi del ricorso accogliendo solo l’ottavo. Per i giudici del Palazzaccio le affermazioni offensive del dipendente “in quanto non esternate al di fuori dell’ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società né tanto meno a provocarne la caduta dell’immagine”.
La Corte Suprema rammenta di aver in più occasioni affermato che “nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all’immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca”.