La società per azioni Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo (ICCREA S.p.A.), premesso di perseguire come scopo sociale l’incentivazione dell’attività delle Casse Rurali ed artigiane (ora denominate Banche di Credito Cooperativo) mediante interventi che implicano lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria, ha fatto presente di essere intenzionata a separare, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’attività propriamente creditizia – soggetta al regime di esenzione da IVA – da quella concernente la fornitura di servizi tecnici alle Banche di Credito Cooperativo, che si estrinseca, agli effetti dell’IVA, in operazioni imponibili.
Ciò premesso, la società istante, al fine di determinare l’esatto importo della parte detraibile, ai sensi degli articoli 19 e 36 del citato decreto, dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio delle suddette attività, ha illustrato la procedura contabile che intenderebbe adottare per la corretta imputazione dei costi promiscui alle attività gestite con contabilità separata, ed ha chiesto alla scrivente di esprimere il proprio parere sulla regolarità fiscale dei comportamenti che avrebbe intenzione di tenere.
In particolare, l’ICCREA, tenuto conto che i costi generali che ineriscono promiscuamente alle attività creditizie ed a quelle di servizi sono quelli inerenti alle procedure di elaborazione dati, intenderebbe operare l’imputazione sulla base dei livelli di utilizzo del centro elaborazione dati da parte delle due diverse attività.
Più specificatamente, per l’imputazione dei costi promiscui si terrebbe conto, all’inizio di ogni anno, dei livelli di utilizzo del CED relativi all’anno precedente.
L’Istituto istante ha precisato che la esatta rilevazione delle percentuali di utilizzazione può essere effettuate per mezzo di uno specifico software che consente altresì la stampa, a fine anno di un documento riepilogativo dei livelli di utilizzo raggiunti nell’anno in relazione alle diverse attività.
Alla fine del periodo d’imposta si procederebbe poi ad un conguaglio sulla base della verifica dell’andamento reale, nell’anno considerato, degli utilizzi del servizio elaborazione dati da parte delle diverse attività gestite separatamente.
Ciò al fine di determinare correttamente l’ammontare dell’IVA detraibile, e quindi l’importo dell’imposta dovuta, da riepilogare in sede di predisposizione della dichiarazione annuale.
Il cennato conguaglio verrebbe effettuato, nell’intenzione dell’istituto istante, tramite l’emissione di nota di debito o credito interne.
In relazione alla prospettata questione, la scrivente ritiene indispensabile rammentare, in premessa, che ai sensi dell’art. 36, comma terzo, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta in relazione alle diverse attività esercitate, la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che le attività siano gestite con contabilità separata ed è comunque esclusa per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.
Il successivo comma 5 del medesimo art. 36 precisa che, ove l’imposta sia applicata separatamente per una determinata attività, la detrazione di cui all’art. 19, se ridotta ai sensi del comma 3 dello stesso articolo (in relazione alle operazioni esenti effettuate), è ammessa, per l’imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attività stessa, ferma l’esclusione di cui sopra.
L’applicazione delle richiamate norme al caso in rassegna, concernente una fattispecie di separazione opzionale delle diverse attività esercitate, una delle quali soggetta a limitazioni della detrazione collegate all’effettuazione di operazioni esenti, conduce ad affermare che la detrazione può essere ammessa, previa imputazione contabile dei costi alle diverse attività separate (e nei limiti consentiti dalla percentuale di indetraibilità propria di ogni attività), per l’imposta afferente l’acquisizione dei soli beni ammortizzabili e di tutti i servizi.
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la procedura contabile ipotizzata, si ritiene che, la stessa, sia sostanzialmente corretta.
Naturalmente, l’ammissibilità della procedura stessa è condizionata alla circostanza che le rilevazioni concernenti l’utilizzo del centro di elaborazione dati siano attendibili e precise.
Per quanto concerne, in particolare, il conguaglio da effettuare a fine anno per tener conto del reale andamento degli utilizzi del CED, correggendo l’imputazione dei costi tra le diverse attività operata all’inizio dell’anno, si rappresenta la necessità che il conguaglio stesso sia realizzato con modalità contabili tali da evitare variazioni dei volumi di affari relativi a ciascuna delle due attività gestite separatamente, ricorrendo, quindi, esclusivamente a procedure di variazione dell’imposta realizzate operando sulle annotazioni effettuate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Potrà essere a tal fine utilizzato il sistema, prospettato dall’ente istante, delle note di debito-credito interne da un’attività separata all’altra, con l’accortezza però di operare le relative annotazioni in modo da far sì che le note in discorso non rilevino ai fini della determinazione del volume d’affari.
L’Ufficio IVA è pregato di portare quanto sopra a conoscenza dell’ente istante.
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