AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 luglio 2017, n. 105/E
Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate – Articolo 21, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), è stato esposto il seguente
Quesito
La Sig.ra X, titolare di partita IVA, è proprietaria, per successione ereditaria, di terreni agricoli seminativi, boschivi, cespugliati ed arborati che mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali. Detti terreni sono ubicati in provincia di Cagliari e, precisamente, nei territori dei Comuni di Sinnai, Quartucciu, Maracalagonis e Settimo San Pietro che, con la sola esclusione di quest’ultimo, sono qualificati come montani ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
La Sig.ra X, che si avvale, ai fini IVA, del regime di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiede chiarimenti in merito al nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225). In particolare, chiede di conoscere se possa beneficiare dell’esonero dal suddetto obbligo espressamente previsto per i soggetti passivi di cui al citato articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973”. La Sig.ra X sottolinea come il dubbio interpretativo nasca dalla circostanza che i terreni di cui la stessa è proprietaria sono situati solo parzialmente nelle suddette zone.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Sig.ra X ritiene che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, possa essere adottato il criterio della “prevalente ubicazione” dei terreni in territori montani. Pertanto, essendo i fondi di cui è proprietaria situati per il 70% in detti territori, ritiene di avere i requisiti per poter beneficiare dell’esonero dettato dall’ultimo periodo nel nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010. Fa, quindi, presente che non adempirà ai nuovi obblighi introdotti, a far data dal 1° gennaio 2017, dal decreto legge n. 193 del 2016, provvedendo ad inviare per l’ultima volta, entro il 20 aprile 2017, la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016 (c.d. “spesometro” come disciplinato dal citato articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 ante modifiche).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”. La medesima disposizione esonera espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (ovvero coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.
A parere della scrivente, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 abbiano il domicilio fiscale. In altre parole, per fruire dell’esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:
– situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
– compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
– facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Peraltro, la scrivente è dell’avviso che lo svolgimento dell’attività in detti terreni non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo tale ultimo requisito, la scrivente ritiene che la Sig.ra X non sia tenuta ad assolvere l’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 193 del 2016. L’istante sarà, quindi, esclusivamente tenuta ad inviare, per l’ultima volta, la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016.
Per completezza, si ricorda che, in caso di opzione per il regime ordinario IVA, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura (cfr., sul punto, circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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