AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130/E
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società XY S.p.A. – Applicazione dell’aliquota IVA ridotta, prevista dal n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’aliquota IVA, prevista dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
Nell’ambito della propria attività, la società “XY” (di seguito “la società”) produce e commercializza prodotti alimentari, tra cui pasta alimentare a base di semola di grano duro, pasta integrale e pasta senza glutine (ovvero senza utilizzo di semola di grano).
Per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede prodotti alimentari sempre nuovi e diversi.cati, la società istante intende commercializzare un nuovo prodotto alimentare a base di farina di legumi, fabbricato seguendo le medesime tecniche produttive della tradizionale pasta alimentare a base di semola o farina di grano e della pasta senza glutine.
L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto descritto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto (composizione, processo produttivo) e alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni dell’11 luglio 2005 n. 89/E, del 15 giugno 2004 n. 82/E e del 5 giugno 2003 n. 125/E, concernenti l’applicabilità dell’IVA nella misura del 4% rispettivamente alle cessioni di pasta a base di amido di mais e fecola di patate, pasta senza glutine a base di mais, riso o di mais e riso insieme nonché pasta a base di farina di farro e quella a base di semola di kamut, la società interpellante ritiene che la medesima aliquota possa rendersi applicabile alla commercializzazione del prodotto alimentare descritto, a base di farina di legumi, così come previsto genericamente per la “pasta alimentare”, al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al prodotto oggetto dell’istanza di interpello, è stato fornito dalla società istante, il parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota RU 31974 del 15 marzo 2017, in merito alle caratteristiche merceologiche ai fini doganali del prodotto stesso.
La predetta Agenzia, ha fatto presente che il prodotto in questione può essere classificato “…nell’ambito del Capitolo 19 della Tariffa Doganale: “Preparazione a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria”, alla voce 1902: “Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato” ed in particolare alla sottovoce 190219: – “Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, – – “altre”.
A supporto di tale classificazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce che nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 1902 viene specificato che “…le paste alimentari di questa voce sono prodotti non fermentati, fabbricate con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc. Queste semole o farine (o loro miscugli) sono dapprima mescolate con acqua e impastate in modo da ottenere una pasta in cui possono ugualmente essere incorporati altri ingredienti (per esempio, ortaggi finemente tritati, sughi o puree di ortaggi, uova, latte, glutine, diastasi, vitamine, coloranti, aromatizzanti). La pasta è successivamente lavorata (per esempio, per trafilatura e taglio) dandole forme specifiche e prestabilite (conchiglie, granuli, stelle, gomiti, tubi). I prodotti sono generalmente essiccati prima di essere messi in vendita.”.
Pertanto, sulla base di tale parere tecnico, si ritiene che “le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, per le quali risulta possibile la suddetta classificazione doganale, siano inquadrabili nella più generica voce “paste alimentari”, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, Risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, Risoluzione n. 89/E dell’11 luglio 2005).
Tutto ciò premesso, la scrivente condivide l’interpretazione prospettata dalla società istante relativamente all’applicabilità dell’aliquota IVA nella misura del 4% alle cessioni del prodotto alimentare a base di farina di legumi, ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
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