RISOLUZIONE N. 3/DF del 16 giugno 2017 – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Esenzione dall’imposta per i terreni agricoli di cui ai commi 10 e 13, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011.
Pervengono alla Scrivente alcuni quesiti con i quali si chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di imposta municipale propria (IMU), entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)1
Al riguardo, preme inquadrare il perimetro applicativo della specifica ipotesi delineata che concerne esclusivamente la variazione della quantificazione del tributo dovuta alle intervenute modifiche normative e, in particolare, a quella contenuta nella lett. a), comma 13 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 che esenta, tra gli altri, i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e dagli IAP di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Non rientrano pertanto in tale perimetro applicativo le variazioni legate ai mutamenti della qualifica di CD e IAP, che al contrario risulta immutata rispetto alle dichiarazioni già presentate dagli stessi in precedenza.
Tenuto conto delle suddette considerazioni, ai fini della soluzione del caso prospettato, occorre richiamare l’art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Si deve anche aggiungere che la stessa disposizione normativa demanda al decreto di approvazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni IMU l’individuazione dei casi in cui lo stesso deve essere presentato.
A questo proposito occorre tenere conto di quanto rappresentato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU approvate, unitamente al modello, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, laddove viene precisato, al paragrafo 1.3, che “… l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune …”.
Al riguardo, si deve considerare quanto successivamente precisato nella Risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 nella quale, proprio in tema di dichiarazione, si legge che «se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge».
Nello stesso documento di prassi amministrativa è stato precisato che è solo in quest’ottica che deve essere letta la precisazione contenuta nelle istruzioni al citato paragrafo 1.3, nella parte in cui, relativamente ai terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, prevede che le «riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto».
Sulla base di quanto sin qui rappresentato, nel ribadire quanto affermato nella risoluzione n. 2/DF del 2013, si può quindi pervenire alla conclusione che anche nella fattispecie prospettata la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU.
I soggetti interessati infatti già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo – ovvero il moltiplicatore ridotto ex art. 13, comma 5, del D. L n. 201 del 2011 e la c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis – per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono quindi già a conoscenza del Comune come lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle riduzioni all’esenzione.
Vale solo la pena di precisare che l’obbligo dichiarativo continua invece a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune, come richiesto al citato paragrafo 1.3 delle istruzioni alla dichiarazione IMU.
Per cui, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Fabrizia Lapecorella
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1 Si ricorda che l’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede, a decorrere dall’anno 2016:
– al comma 10 l’abrogazione della cosiddetta franchigia di cui al comma 8-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
– al comma 13 che l’esenzione per i terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
La stessa disposizione stabilisce che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.