AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 aprile 2017, n. 43/E
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 177 del TUIR, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A (di seguito, l’istante) è la società holding al vertice del Gruppo Alfa.
Alfa S.p.A controlla, altresì, al 100%, due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra:
– Beta Ltd;
– Gamma Ltd.
Alfa S.p.A intende conferire Gamma Ltd nella società Beta Ltd per poi procedere alla fusione tra le due società.
L’operazione, così come programmata dovrebbe avvenire, a parere dell’istante, a valori di libro, senza emersione, quindi, di plusvalenze.
Alfa S.p.A osserva che nella descritta operazione interverranno tre soggetti, vale a dire: la conferitaria (Beta Ltd), la società acquistata o scambiata (Gamma Ltd), la conferente (l’istante).
Alfa S.p.A ritiene che al caso concreto potrebbe applicarsi la normativa prevista dall’articolo 177, comma 2 del TUIR, il quale non contempla un regime naturale di neutralità fiscale, bensì una modalità di determinazione della plusvalenza (il cd. realizzo controllato) che può determinare effetti identici alla neutralità fiscale.
Considerato che il citato comma 2 dell’articolo 177 letteralmente non prevede il requisito della residenza, nel territorio dello Stato Italiano, dei soggetti interessati all’operazione, l’istante ha richiesto, in merito, il parere dell’Amministrazione Finanziaria.
Soluzione interpretativa
Atteso che:
– l’Amministrazione Finanziaria, con un precedente orientamento, ossia la Risoluzione n. 470 del 3 dicembre 2008, ha preservato la neutralità fiscale dell’operazione quando le caratteristiche della stessa siano unicamente “riorganizzative” ;
– l’articolo 8, paragrafi 1 e 4 della Direttiva n. 2009/133/CE prevede la neutralità dell’operazione di scambio di partecipazioni;
l’istante ritiene che l’operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l’emersione, quindi, di plusvalori latenti sulla stessa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, occorre precisare che l’operazione in commento non può essere disciplinata dall’articolo 178 del TUIR, in quanto il dato letterale della norma prevede, tra l’altro, che la società acquirente/conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati Membri diversi.
Nel caso di specie, invero, le due società (Beta Ltd e Gamma Ltd) sono entrambe residenti in Regno Unito.
Ciò nondimeno, l’articolo 177, comma 2, del TUIR, citato dall’istante, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Tale disciplina, quindi, pur non prevedendo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento rientranti nel relativo ambito di applicazione, costituisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente.
In particolare, è possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).
Tale regime (c.d. “a realizzo controllato”), pertanto, fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
Con riferimento all’ambito soggettivo, limitatamente a quanto non statuito dal comma 2 del citato articolo 177 del T.U.I.R., si ritiene valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.
Per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell’articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti.
L’articolo 177 del TUIR, infatti, intitolato “scambi di partecipazioni” disciplina, per l’appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento.
In conclusione, si ritiene, quindi, che lo scambio in questione, al quale, per quanto detto, non sono applicabili le previsioni degli articoli 177 e 178 del TUIR, resti soggetto alle ordinarie regole impositive, dunque alla disposizione di cui all’articolo 9 del TUIR.
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