RISOLUZIONE N. 56/E del 14 agosto 2013 – Agenzia delle Entrate
Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana di L’Aquila istituita ai sensi dell’ articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni – decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2012
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone franche urbane e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle predette zone franche urbane.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, all’articolo 10, comma 1-bis, ha previsto l’applicazione di tali agevolazioni ai territori comunali della provincia di L’Aquila individuati e perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana.
Con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010, il CIPE ha disposto l’individuazione e la perimetrazione della zona franca urbana del Comune di L’Aquila e l’assegnazione delle relative risorse.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono state stabilite le modalità per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Zona Franca Urbana di L’Aquila.
Tale decreto ha disposto, in particolare, che le agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge, sono fruite, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con
provvedimento del Direttore della stessa Agenzia
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 agosto 2013 sono definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.
Per consentire l’utilizzo dei benefici in parola in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6845” denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L’Aquila – art. 10, c. 1-bis, del d.l. n. 39/2009”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Savini