AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 6/E
Chiusura a credito del codice tributo “3895” – Credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 – Regione Campania
Con la convenzione del 2 dicembre 2009 e successivi rinnovi, tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania, sono state disciplinate le modalità operative per la gestione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.
Con la risoluzione n. 17/E dell’8 marzo 2010, è stato istituito, tra l’altro, il codice tributo “3895”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento.
Tanto premesso, con nota prot. n. 2016.0828115 del 20 dicembre 2016, la Regione Campania ha richiesto di disattivare l’utilizzo “a credito” del citato codice tributo “3895”.
Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° febbraio 2017, il codice tributo “3895” non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta in argomento e che l’operatività del suddetto codice tributo è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”.
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