AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 19 giugno 2017, n. 72/E
Chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo
Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stato precisato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i) ed l) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa.
L’articolo 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1989, di attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, con la quale è stata modificata l’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, stabilisce, infatti, che le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese, su appositi stampati preintestati da questi predisposti e numerati. Gli stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo e la causale dell’erogazione liberale.
L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
Come precisato con la circolare n. 21/E del 2010, e confermato con la risoluzione n. 69/E del 2011, le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengono i dati richiesti sono idonee a consentire la deduzione delle suddette erogazioni liberali anche se non sono accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario.
Ad integrazione di quanto indicato nella citata circolare n. 7/E, si fa presente che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di altre istituzioni religiose, deducibili in base alle disposizioni volte a regolare i rapporti tra dette istituzioni e lo Stato sulla base di intese, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione.
Tali modalità sono previste, in particolare, per le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (art. 46 legge 20 maggio1985, n. 222 – D.M. 12 dicembre 1988) nonché per quelle a favore dell’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29, legge 22 novembre1988, n. 516 – D.M. 1 dicembre 1989).
Si deve ritenere, inoltre, che le medesime istruzioni valgano anche in ordine alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali, delle stesse, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) (art. 16, legge 12 aprile 1995, n. 116) e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, legge 29 novembre 1995, n. 520).
Per le erogazioni liberali a favore dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), si fa presente che l’art. 30, comma 1, della legge 8 marzo 1989 n. 101- espressamente richiamata nel comma 1, lett. e), dell’articolo 10 del TUIR – stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo. In vigenza della precedente disposizione, che consentiva la deducibilità dei soli contributi versati alle Comunità ebraiche, era stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 1991, con il quale è stato previsto che i predetti contributi annuali dovessero risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo:
1) dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente la causale del versamento e l’indicazione del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;
2) dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l’importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.
Si ritiene che, in assenza di successivi provvedimenti, emanati a seguito delle modifiche normative sopra indicate, tale modalità probatoria possa essere estesa anche alle erogazioni liberali a favore delle predette Comunità ebraiche.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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