AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 22 giugno 2017, n. 76/E
Soppressione e modifica di alcuni codici tributo del modello F24
Con la presente risoluzione si dispone la soppressione e si forniscono nuove indicazioni operative per l’utilizzo di alcuni codici tributo del modello F24.
In particolare, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo, relativi a fattispecie non più attuali:
– “1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”;
– “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 – regime amministrato”;
– “1797” denominato “Contribuenti minimi – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
– “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008”;
– “1844” denominato “Cedolare secca – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
– “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;
– “2100” denominato “IRPEG saldo”;
– “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”;
– “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
– “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
– “4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
– “4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”;
– “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”;
– “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”;
– “6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)”;
– “6811” denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato – art. 2, comma 3, DL n. 185/2008”;
– “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009”;
– “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011”;
Si precisa che, ove fosse ancora necessario procedere al versamento di somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi con la presente risoluzione, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.
Per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati:
– “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973”;
– “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;
– “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
– “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005”;
– “2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti”;
– “2726” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio”;
– “2727” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti”;
– “2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”;
– “4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione”;
– “8846” denominato “Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo”.
Inoltre, in sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario, per i seguenti codici tributo occorrerà indicare anche l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma “00MM”, ferme restando le ulteriori istruzioni già fornite in sede di istituzione dei codici medesimi:
– “1710” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi”;
– “1711” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi”.
L’efficacia operativa delle suddette soppressioni e modifiche decorre dal 20 luglio 2017.
Infine, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo “4040” e “6780”, istituiti rispettivamente con risoluzioni nn. 50/E del 14 maggio 2012 e 158/E del 23 dicembre 2004, come di seguito indicato:
– “4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”;
– “6780” denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 76 /E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 20 febbraio 2020, n. 9/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E - Istruzioni per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per la…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 19 luglio 2021, n. 48/E - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…