Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 – Agenzia delle Entrate
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 21). Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla propria dichiarazione da parte dei professionisti abilitati. Ammissibilità.
Sintesi:
L’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che i contribuenti che utilizzano in compensazione, i crediti concernenti le imposte sui redditi e le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori ai 15.000 euro annui, debbano chiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. I professionisti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 241 del 1997, è stato posto il seguente
L’istante, ragioniere commercialista iscritto all’ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di …, abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15.000 euro.
L’istante ritiene corretto apporre sulla propria dichiarazione dei redditi il visto di conformità, senza avvalersi dell’operato di altro professionista abilitato ai sensi dell’art. 21 del DM n. 164 del 1999.
L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che “A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.”.
I primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo della citata disposizione sono stati forniti con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, in cui si è precisato che, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall’art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 241 del 1997) riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti relativi alle citate imposte per importi superiori a 15.000 euro.
Come chiarito con la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 in relazione alla compensazione dei crediti IVA, l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, previsto dall’art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997, costituisce, in via generale, uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria.
In particolare, con l’apposizione del visto previsto dal comma 1 del citato art. 35, richiamato dalla disposizione in esame, viene attestata l’esecuzione dei controlli volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione (art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999).
Con la citata circolare n. 57 del 2009, è stato chiarito che sono abilitati al rilascio del visto di conformità, tra l’altro, i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (cfr. articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 241 del 1997), ossia:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Tanto premesso, la scrivente è dell’avviso che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
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