AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 14 luglio 2017, n. 92/E
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di aspettativa senza assegni – Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero ex articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante … risiede nel Regno Unito, dove svolge l’attività di professore universitario, ed è iscritto all’AIRE con decorrenza marzo 2014.
Dichiara, inoltre, di essere collocato in aspettativa, fino al 30 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall’Università italiana, dove ha ricoperto il ruolo di Professore Ordinario.
E’ intenzione dell’interpellante rientrare in Italia nel corso dell’anno 2017 al fine di riprendere l’attività di insegnamento presso l’Università italiana, acquisendo la residenza nel territorio dello Stato.
L’interpellante chiede di conoscere se ha diritto alle agevolazioni previste dall’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pur in presenza del collocamento in aspettativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente istante ritiene che il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 240 del 2010, non sia ostativo al godimento del beneficio fiscale previsto dall’articolo 44 del D.L n. 78 del 2010.
Ciò in quanto soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per accedere al regime di favore secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 22/E del 8 giugno 2004 e n. 4/E del 15 febbraio 2011.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato sia dall’articolo 1, comma 14, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dall’articolo 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone al comma 1 che: “ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
Il comma 2 dello stesso articolo 44 prevede, altresì, che “gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
Il professore istante, ordinario presso l’Università italiana, trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica presso l’Università del Regno Unito per un periodo di quattro anni consecutivi, a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante norme in materia di mobilità di professori e ricercatori universitari), ha chiesto se possa fruire di tali agevolazioni.
Il detto articolo 7, comma 1, prevede che: “i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”.
Si fa presente che l’istituto dell’aspettativa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi, se goduta in modo frazionato, già determinati dall’inizio della sospensione stessa. Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.
In considerazione degli effetti sospensivi che l’istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, si ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.
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