La detrazione fiscale sugli interventi concernenti il risparmio energetico degli edifici può essere utilizzata da tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, a differenza del bonus del 36-50% che è dedicato solo ai soggetti Irpef.
L’agevolazione fiscale è pari ai fini Irpef e Ires del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini).
Per le imprese l’Agenzia delle Entrate ha limitato il bonus ai soli agli interventi sui fabbricati utilizzati dalla stessa, a differenza di quanto avviene per i privati. In base al contenuto delle risoluzioni dell’Agenzia 303/E/2008 e 340/E/2008 il beneficio del 55% dovrebbe essere rivolto «esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi». Pertanto secondo lorientamento dell’Amministrazione finanziaria sarebbero agevolabili solo i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Dovrebbero essere esclusi dall’agevolazione, quindi, gli “immobili merce” posseduti dalle immobiliari di costruzione e quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione.
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 340/E/2008 ha sostenuto che, «per un’interpretazione sistematica», l’agevolazione è «riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi». In realtà, la norma non prevede che sia agevolato solo l’utilizzatore finale dell’immobile, in quanto ad esempio può ottenere il beneficio anche la persona fisica che concede a terzi l’utilizzo dell’immobile.
L’interpretazione estensiva viene confermata anche secondo la norma di comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili 184 del 10 luglio 2012, la «norma non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti)». Un ulteriore conferma di esclusione di eccezioni oggettive o soggettive è confermata anche dalle istruzioni al modello Unico SC. L’associazione ricorda che le Entrate, per giustificare l’esclusione del bonus alle società immobiliari di gestione per le unità immobiliari non utilizzate direttamente, fa riferimento «ad una non meglio definita interpretazione sistematica», la quale però «non appare coerente con la caratteristica di detrazione del beneficio fiscale previsto dalla norma, che non incide quindi sulla quantificazione del reddito imponibile». Se così fosse l’interpretazione sistematica delle Entrate potrebbe essere applicabile «per negare l’agevolazione fiscale anche per le aziende agricole, che sono tassate in base al reddito agrario».
La tesi sostenuta dell’Agenzia è contraddetta dalla possibilitàche se il proprietario o l’usufruttuario (persona fisiche) loca l’immobile a terzi, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario (se esegue e sostiene la spesa dell’intervento) sia al conduttore (se invece è lui a eseguire l’intervento e a sostenerne la spesa).
Per cui se fosse corretta la tesi dell’ Amministrazione finanziaria per gli immobili locati o dati in usufrutto, vi sarebbe una disparità di trattamento tra persone fisiche e imprenditori, in quanto nel primo caso il beneficio spetterebbe a chi sostiene la spesa (proprietario, usufruttuario o inquilino), mentre nel secondo spetterebbe solo all’inquilino che sostiene la spesa, ma non al proprietario (imprenditore persona fisica o società) se è quest’ultimo a eseguire l’intervento e a pagarlo. Secondo l’associazione, quindi, «l’unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l’agevolazione spetti a chi sostiene la spesa».
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 303/E/2008, ha sostenuto che l’agevolazione non può essere usufruita dall’impresa che effettua gli interventi agevolati su “immobili merce“, poiché gli stessi formano «l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali» dell’impresa. Ma perché allora una persona fisica, che esegue gli interventi, può vendere l’immobile, addirittura, mantenendo per sé le detrazioni non utilizzate? Seguendo l’interpretazione delle Entrate vi sarebbe una disparità tra le persone fisiche che rivendono un immobile dopo averlo reso più efficiente e le imprese di ristrutturazione di edifici esistenti che fanno la medesima operazione. Dal 2012 in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi agevolati al 55-65%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, «salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare» (articolo 16-bis, Tuir).
Neanche per gli immobili merce delle imprese di ristrutturazione, quindi, non sembra convincere la motivazione che le Entrate hanno utilizzato per vietarne l’agevolazione.
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