Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente le proroghe per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelli di riqualificazione energetica degli edifici. Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno il decreto legge n. 63 del 04 giugno 2013, il quale recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea.
L’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 contiene la ratio relative alle “detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica” mentre l’articolo 16 riguarda la “proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”
In particolare, per quanto riguarda l’eco-bonus del 55%, in scadenza il prossimo 30 giugno, ne viene sancito l’innalzamento al 65% con effetto, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013) e la proroga con scadenza al 31 dicembre 2013. La predetta proroga non riguarda le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La scadenza del 31 dicembre 2013 e ulteriori prorogata di altri sei mesi di agevolazione (quindi, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014) per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
L’agevolazione fiscale è fruibile sia dalle persone fisiche sia dai soggetti Ires, andrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Prevista un ulteriore proroga di sei mesi anche per le ristrutturazioni edilizie con detrazione d’imposta al 50% su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. La detrazione d’imposta “potenziata” era stata stabilita dal decreto legge n. 83/2012 per le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno dello scorso anno e sarebbe dovuta tornare all’ordinario 36%, su una spesa massima di 48.000 euro per immobile, a partire dal prossimo 1 luglio. Invece, il D.l. 63/2013 ne estende l’applicazione anche alle spese che verranno sostenute fino al 31 dicembre di quest’anno. Le detrazioni Irpef riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione concernenti l’adozione di misure antisismiche, nonché l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi.
Oltre alla proroga il D.L. n. 63/2013 introduce un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50%. Costoro potranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In questo caso, il beneficio andrà calcolato su un importo complessivo non superiore a 10mila euro e dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
La copertura finanziaria del provvedimento viene assicurata dagli articoli 19 e 20 del D.L. n. 63/2013 che introducono due novità in materia di Iva. Gli interventi riguardano il regime applicabile ai beni ceduti in unica confezione assieme a quotidiani, periodici e libri, e la disciplina sulle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici.
Per i primi, viene stabilito che l’imposta va applicata in ogni caso con l’aliquota del bene ceduto. Scompaiono, quindi, le attuali disposizioni di favore che prevedono l’applicazione del 4%, oltre che sui prodotti editoriali, anche sui supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette, cd, eccetera), quando il costo di questi ultimi non è superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione, e sui beni “diversi” dai supporti integrativi, quando il loro costo non supera il 10% del prezzo della confezione. Inoltre, non sarà più applicabile il trattamento riservato ai prodotti editoriali anche a quegli oggetti venduti congiuntamente che oggi, invece, tramite autodichiarazione, è possibile non considerare supporti integrativi o altri beni, in quanto, integrando il contenuto dei libri, quotidiani o periodici, “sono ad esso funzionalmente connessi”.
Le nuove regole valgono per i prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dall’1 gennaio 2014.
Per quanto concerne gli alimenti e bevande erogati da distributori automatici si passa dal 4 al 10% l’Iva sui prodotti forniti da “macchinette” collocate in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, mentre la somministrazione effettuate in luoghi diversi dai precedenti l’aliquota Iva passa dal 10% all’aliquota ordinaria.
Anche queste modifiche decorrono dalle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2014.
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