A partire dal 22 agosto 2013 per i ritardi della Pubblica Amministrazione parte l’indennizzo automatico, a suo carico, per le istanze inviate da oggi ma solo per le imprese. E’ stato previsto dal contenuto del comma 10 dell’articolo 28 del decreto del fare (Dl 63/2013) il diritto all’indennizzo generalizzato. Il principio del risarcimento da parte della Pubblica Amministrazione trova comunque delle forti limitazioni prevedendo un avvio sperimentale limitato alle pratiche legate all’«avvio e all’esercizio delle attività d’impresa» e il comma 12 fissa in 18 mesi la durata del test..
L’entrata in vigore della norma è stata stabilita dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl (la 98/13) ma riguarda i procedimenti iniziati «successivamente» a tale data. Per cui potranno beneficiare del diritto all’indennizzo in caso di ritardo solo le istanze presentate dal 22 agosto 2013. Tale interpretazione confermata dalla guida messa online sul sito del ministero della Pubblica amministrazione.
Alla conclusione del periodo di sperimentazione, sarà emanato apposito decreto del presidente del Consiglio, sentite Regioni e Comuni, che stabilirà se confermare l’indennizzo, se rimodularlo e se estenderlo agli altri procedimenti. Tale previsione normativa consente di comprendere come il Governo è cosciente della delicatezza della questione. Infatti riconoscere un rimborso di 30 euro per ogni giorno di ritardo significa rischiare o un’emorragia di denaro pubblico (anche se la legge pone un limite di 2mila euro a procedimento) o forzare il lavoro degli uffici pubblici, con possibili errori nei procedimenti.
Va poi considerato che la norma è indeterminata: per esempio, quando parla di procedimenti relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, potrebbe riferirsi anche all’immatricolazione di un veicolo aziendale, mentre la stessa operazione, se richiesta da un cittadino, non sarebbe coperta da indennizzo. Probabilmente serviranno molti chiarimenti attuativi.
Occorre rammentare che a pena di decadenza l’indennizzo andrà chiesto entro 20 giorni dal termine che l’ufficio avrebbe dovuto rispettare. Una volta superato il termine entro cui andava concluso l’iter del procedimento amministrativo si dovrà rivolgersi al responsabile nominato dall’amministrazione, che dovrà concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto o liquidare l’indennizzo. Se neanche il responsabile provvedesse, ci si può rivolgere al Tar (il contributo unificato è dimezzato). In caso di condanna, i dipendenti possono essere puniti disciplinarmente e chiamati a rimborsare il danno erariale.
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