Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

Irpef – Ritenuta d’acconto e rivalsa dell’IVA – Spese di giudizio a favore di legale distrattario della controparte vittoriosa. Ritenuta d’acconto e obbligo di fatturazione.

Sintesi: Agli effetti dell’IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell’assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell’I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte, e’ tenuto anche al pagamento dell’imposta a queste relative. L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia percio’ che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente. Unica deroga si ha nella ipotesi in cui il soggetto vincitore e’ soggetto di imposta e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione ed ha quindi titolo di recuperare l’imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo relativo al suo onorario ed alle spese processuali, e non anche quello relativo all’IVA che vi afferisce essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente.

Testo: 

     E' stato  sottoposto  all'attenzione  di  questo  Ministero  il  problema
 concernente il trattamento, agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA, degli  onorari
 e delle spese  corrisposti,  da  parte  dei  soccombenti  nel  giudizio,  agli
 avvocati nominati, con la relativa  sentenza,  distrattari  della  controparte
 vittoriosa.
      Al riguardo lo scrivente fa presente che,  nella  soggetta  materia,  con
 precedente nota n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 ha avuto modo di precisare  che
 l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ossequio alla direttiva  di
 estensione del sistema della ritenuta alla fonte, sancita dalla relativa legge
 delega, ha inteso ampliare l'area  di  applicazione   della  ritenuta   stessa
 fino  a  comprendervi  anche  le remunerazioni  di  compensi  per  prestazioni
 professionali rese,  al di fuori  del  sinallagma  commissione-prestazione,  a
 favore di un committente non esecutore del pagamento.
      In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di  sostituto
 d'imposta e'  attribuito  a  chiunque  corrisponda  compensi  per  prestazioni
 professionali,  anche se queste ultime  sono  state   rese  nell'interesse  di
 terzi  ed anche se l'adempimento del pagamento e' disposto in modo coattivo in
 base a sentenza di condanna.
     L'orientamento teste' citato e' stato pienamente condiviso dall'Avvocatura
 Generale dello Stato con il parere n. 4332/92 del 5 ottobre 1992.
     Peraltro, alla contraria pronuncia della quarta sezione del  Consiglio  di
 Stato, n. 570 dell'1  agosto  1992,  emessa  in  seguito  ad  un  giudizio  di
 ottemperanza, a parere  dell'Avvocatura  dello  Stato  "non  puo'  attribuirsi
 valore neppure indicativo di precedente  giurisprudenziale,  sia  perche'  non
 porta nuove argomentazioni nella discussione, idonee a confutare il  contrario
 motivato avviso,   limitandosi  ad  affermazioni  apodittiche,   sia   perche'
 espressamente  si  richiama,   evidentemente  coinvolta  nell'errore  commesso
 dalla parte istante,  ad una pronuncia delle Sezioni  Unite  della  Cassazione
 (sentenza n. 3544/82 del 12 giugno 1982)  che  non  si  pone  in  rapporto  di
 conferenza con la questione in esame, e sia perche' per nulla prende  in  sede
 di obiter dictum,  la questione interpretativa  dell'art.  25  del  D.P.R.  n.
 600/73".
     Per quanto concerne il problema relativo alla individuazione del  soggetto
 nei  cui  confronti  il  professionista  nominato  distrattario  delle   spese
 giudiziarie deve esercitare la rivalsa dell'imposta sul valore  aggiunto,   ai
 sensi dell'art. 18, primo  comma,   del  D.P.R.   26  ottobre  1972,  n.  633,
 l'Avvocatura  dello  Stato,   con  il  menzionato  parere,   concordando   con
 l'orientamento espresso  dalle  SS.UU.  della Suprema Corte, ha precisato  che
 "la sentenza del 12 giugno 1982, n. 3544,   si   pone   come   definitivamente
 risolutiva   del   contrasto giurisprudenziale verificatosi   in  ordine  alla
 comprensione   dell'IVA  nella  pronuncia  attinente  al  capo   delle   spese
 processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non riscossi e  delle  spese
 anticipate a favore del difensore,  e  tale  contrasto  ha  risolto  in  senso
 affermativo, sul presupposto  della  spettanza  alla  parte   vittoriosa   del
 diritto  di conseguire  dal  soccombente,  condannato   al   pagamento   delle
 spese processuali,  il  rimborso  dell'IVA  che  ha  corrisposto   (o   dovra'
 corrispondere)   al  proprio   difensore   a   titolo   di   rivalsa   e   con
 l'avvertimento che  il  pagamento  dell'IVA  al  difensore  della  controparte
 vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova  titolo,  e  non  lo
 puo' trovare, nella  rivalsa,  che  e'  propria  del  rapporto  sinallagmatico
 cliente-avvocato e non puo' fuoriuscire da quell'ambito,  ma  piuttosto  nella
 sentenza di condanna".
     Sulla base  di  queste ultime considerazioni,  il  Supremo  Collegio,   ad
 avviso   dell'Avvocatura   Generale,   ha   avvertito   anche  l'esigenza   di
 sottolineare che il distrattario e' tenuto ad emettere  il  documento  fiscale
 con addebito del tributo in via di rivalsa verso il  proprio  cliente,  ed  ha
 inoltre precisato che "la distinta (rispetto a quella della  retribuzione  per
 le prestazioni svolte dal distrattario n.d.r.) obbligazione per  rivalsa,  nei
 rapporti fra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta  con  l'emissione
 di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia  che  non  solo  rispetto
 all'onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la  solutio  avviene
 con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla condanna,
 mediante una  imputazione  qualitativamente  diversa".  In  relazione  a  cio'
 l'Avvocatura ha ritenuto di dover puntualizzare  che   il   soccombente,   che
 abbia effettuato il pagamento, non possa pretendere l'emissione della relativa
 fattura nei propri confronti.
     In  conclusione  l'Avvocatura  conferma  che  il   difensore  distrattario
 dovra' emettere fattura con addebito anche dell'IVA  solo  nei  confronti  del
 proprio cliente, atteso che l'obbligo di adempimento del relativo onere per il
 soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna
 contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine  al
 tributo. Rileva,  tuttavia,  che  nei  casi  in  cui   il  cliente  vincitore,
 destinatario della fattura,  sia soggetto passivo  d'imposta   e  la  vertenza
 inerisca  all'esercizio  della  propria  attivita'   di   impresa,    arte   o
 professione, egli ha titolo di recuperare l'imposta, della  quale  subisce  la
 rivalsa non solo giuridica ma anche  economica,   in  sede  di  esercizio  del
 diritto di detrazione previsto  dall'art.  19  del  richiamato  D.P.R.,  n.633
 del   1972.   Conseguentemente    il    professionista    distrattario    puo'
 richiedere  al soccombente solamente l'importo da questo dovuto  a  titolo  di
 onorario e spese processuali e non anche  quello  dell'IVA  che  vi  afferisce
 essendo quest'ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente.
     Il Ministero, concordando con le statuizioni della Suprema (Corte, nonche'
 con le osservazioni formulate dall'Avvocatura, ritiene, in sintesi  conclusiva
 che nell'ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte
 vincitrice ex  art.  93  c.p.c.,  il  diritto  che,  in  base  alla  pronuncia
 giudiziaria, viene a costituirsi  a  favore  del  difensore    comporta    che
 egli   possa   pretendere,  in linea di principio, nei confronti  diretti  del
 soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA. Il soggetto passivo della
 rivalsa, ex. art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972,  resta,  comunque,
 il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la
 relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia
 all'onorario che al tributo che vi accede, la "solutio" e' avvenuta  da  parte
 del  soccombente,  vincolato  alla  prestazione   in  virtu'   della  condanna
 contenuta   nella   sentenza.  Il   pagamento    della   somma  corrispondente
 all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo  e  viene
 effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale  il
 soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a  tenere  indenne  la
 controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.
      Questa disciplina trova unica deroga nelle  ipotesi  in  cui  il  cliente
 vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad  esercitare
 la detrazione dell'imposta  stessa,   della  quale  subisce  quindi  anche  la
 rivalsa economica.
     Gli  Uffici   in  indirizzo  sono  pregati   di   assicurare   la  massima
 diffusione della presente circolare.