AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 269 del 23 dicembre 2024

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, articolo 25-bis d.P.R. 600 del 1973, come modificato dall’articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Una compagnia assicurativa di diritto francese (di seguito ”Istante”), con sede secondaria in Italia chiede chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute.

In seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), al comma 5 dell’articolo 25bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dal 1° aprile 2024 è venuto meno il regime di esonero dell’applicazione della ritenuta d’acconto di cui al comma 1 della medesima disposizione sulle provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione (cfr. articolo 1, comma 90, della legge di bilancio 2024).

I dubbi rappresentati dall’Istante riguardano l’applicabilità o meno della ritenuta sulle provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento di:

1. cd. polizze viaggio, che possono essere commercializzate anche attraverso le agenzie di viaggio;

2. polizze cd. ”home”, che possono essere commercializzate attraverso le aziende che operano nell’ambito della fornitura dell’energia elettrica o del gas (cd. utilities).

In tutti i casi citati, laddove il canale di vendita della compagnia assicurativa non sia quello diretto bensì indiretto, si pone il dubbio relativo al fatto di applicare o meno la ritenuta sulle provvigioni di intermediazione corrisposte ai partner che operano nella commercializzazione del prodotto (agente assicurativo, broker, agenzia di viaggi o utilities).

Al riguardo, l’Istante evidenzia che dall’analisi della norma, come modificata dalla legge di bilancio 2024, nonché dai chiarimenti resi con la circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, residuano alcune incertezze con riferimento all’ipotesi in cui alcuni intermediari che percepiscono le provvigioni non siano iscritti al Registro Unico degli Intermediari (di seguito ”RUI”).

L’Istante, inoltre, pone un secondo quesito in merito alla registrazione ai fini Iva delle fatture relative alle provvigioni che le agenzie di viaggio emettono alla compagnia assicurativa. Trattandosi, infatti, di operazioni relative ad intermediazione di prestazioni assicurative, i prestatori beneficiano dell’esenzione ai fini Iva, ai sensi del combinato disposto dei numeri 9 e 2 dell’articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e non vi è l’obbligo di emissione della fattura su tali prestazioni in capo all’intermediario, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6 del medesimo decreto.

Al riguardo l’Istante precisa che in taluni casi riceve la fattura dall’intermediario, mentre, laddove l’intermediario si avvalga della citata norma che non prevede l’obbligo di emissione della fattura, l’Istante registra, in ogni caso, il costo di tali provvigioni a conto economico attraverso un apposito tool informatico di portafoglio (chiamato ”Jmil”), per cui a conto economico sussiste sempre la contabilizzazione del costo in questione. Laddove riceve anche la fattura, onde evitare la duplicazione del costo, ai fini Iva la società registra tale fattura su un conto transitorio, cosicché l’acquisto, esente in ogni caso, possa figurare fra gli acquisti che poi confluiscono nel quadro VF del modello della dichiarazione Iva.

Ciò posto, l’Istante chiede se possa evitare di registrare la fattura ai fini Iva, considerato che si tratta di un adempimento che non genera alcuna informazione utile e, nel caso non venga effettuato, non determina alcun danno o rischio sotto il profilo dell’Iva.

Infine, l’Istante precisa che non ha alcun interesse (e di fatto non provvede mai) a chiedere le suddette fatture, essendo da sempre in regime di dispensa dagli adempimenti, ai sensi dell’articolo 36bis del d.P.R. 633 del 1972 e non ha alcun diritto alla detrazione Iva.

Tanto premesso l’Istante chiede:

1) il corretto comportamento da adottare in tema di ritenuta sulle provvigioni di intermediazione assicurative corrisposte, ai sensi dell’articolo 25bis del d.P.R. 600 del 1973, con particolare riferimento alle provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento delle polizze in oggetto e non risultano iscritti al Registro Unico degli Intermediari tenuto dall’IVASS (di seguito ”RUI”);

2) se può evitare la registrazione delle fatture esenti, emesse dalle agenzie di viaggio, considerato che il relativo costo transita in ogni caso a conto economico mediante il tool tecnico di portafoglio e che ai fini Iva la mancata registrazione non comporta alcun danno, né al contribuente né all’Amministrazione Finanziaria.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento alle polizze vendute in via ”diretta” tramite siti internet, rispetto alle quali l’Istante non solleva un dubbio interpretativo, viene rappresentato che è «evidente che in tale casistica il rapporto è di tipo B2C (business to consumer) e non c’è alcun intervento da parte di un intermediario in quanto la vendita è di tipo diretto».

L’Istante, con documentazione integrativa, ha precisato che «le polizze vengono sempre acquistate dal cliente attraverso il sito axaassistance.it».

In merito al quesito sub. 1), l’Istante ritiene di poter adottare differenti comportamenti in base alle casistiche di seguito elencate.

Con riferimento alle ipotesi di vendita indirette, ovvero mediante l’intervento di un intermediario, l’Istante evidenzia che la circolare n. 7/E del 2024 precisa che «Per garantire la parità di trattamento degli operatori si ritiene, inoltre, che la predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti all’attività assicurativa».

Al riguardo l’Istante afferma che «l’Agenzia sembra aver motivato l’obbligo di ritenuta o meno sulla base del requisito dell’iscrizione dell’intermediario presso il RUI, indipendentemente dalla natura del rapporto sottostante, che evidentemente prescinde dall’iscrizione al citato Registro».

Di conseguenza, l’Istante ritiene che il discrimen tra gli intermediari nei confronti dei quali deve essere applicata la ritenuta sulle provvigioni e gli intermediari ai quali detta ritenuta non si applica dovrebbe essere individuato nell’iscrizione o meno dell’intermediario al RUI.

Pertanto, per le polizze vendute mediante gli agenti assicurativi, a partire dal 1° aprile 2024, l’Istante ritiene di essere tenuto ad applicare la ritenuta in argomento sulla provvigione per l’intervento dell’intermediario (ovvero l’agente) in quanto gli agenti in questione sono iscritti alla lettera a) del RUI.

Anche nel caso di polizze vendute mediante broker, l’Istante ritiene di dover applicare la ritenuta sulla provvigione, in quanto i broker in questione sono iscritti alla lettera b) del RUI.

Con riferimento alle polizze intermediate tramite le agenzie di viaggio l’Istante sottolinea che intrattiene un numero minoritario di rapporti con agenzie di viaggio che sono iscritte alle lettere e) oppure f) del RUI, in quanto non risultano integrate le condizioni di legge che consentono l’esenzione da detta iscrizione ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito ”CAP”).

Nella maggioranza dei casi le agenzie di viaggio con cui opera l’Istante non sono iscritte al RUI, integrando le condizioni di esenzione previste dal citato articolo 107 del CAP.

L’Istante intende applicare la ritenuta quando l’agenzia di viaggio è iscritta al RUI e non applicarla se l’agenzia non risulti iscritta al RUI. Ciò sebbene nella sostanza non sembrino esservi particolari difformità rispetto alle altre casistiche in cui la ritenuta si applica, in quanto, a parere dell’Istante, ricorre comunque una fattispecie di intermediazione di tipo assicurativo, anche se accessoria rispetto all’attività svolta che è quella di agenzia di viaggi.

A parere dell’Istante la disapplicazione della ritenuta non dovrebbe nemmeno poter essere invocata in base alla previsione del comma 5 dell’articolo 25bis del d.P.R. 600 del 1973 che riguarda le ”provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo”. Infatti, tale casistica sembrerebbe far riferimento all’esenzione per le provvigioni che le agenzie di viaggio ricevono dai tour operator.

Infine, con riferimento alle polizze home, vendute tramite utilities, l’Istante ritiene che si tratti di una casistica simile a quella delle agenzie di viaggio e, pertanto, intende adottare il medesimo comportamento proposto per detti intermediari, ovvero applicare la ritenuta, esclusivamente, nel caso di utilities iscritte al RUI e non applicare la ritenuta nel caso in cui manchi l’iscrizione.

Con riferimento al quesito sub. 2), l’Istante ricorda che tali operazioni risultano esenti ai fini Iva, per via del combinato disposto dei numeri 2 e 9 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito, Decreto Iva) ed escluse da ogni obbligo di fatturazione se non in caso di espressa richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione in base all’articolo 22 del medesimo decreto.

In proposito, la circolare n. 7/E del 2024, ha chiarito che «Le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento ai soggetti che effettuano le predette operazioni, l’articolo 22, primo comma, n. 6), del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che il committente e/o cliente privato ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione di servizi.

Ciò considerato, la modifica in commento non comporta, quindi, l’insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell’obbligo di rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del richiamato articolo 25bis del DPR n. 600 del 1973».

Ciò nondimeno, taluni dei predetti intermediari pur essendo esentati fatturano le operazioni in oggetto.

Stante quanto sopra, l’Istante adotta il seguente comportamento:

«- per ciò che concerne le agenzie di viaggio che sfruttano l’esenzione e non emettono fattura, il relativo flusso provvigionale viene contabilizzato a conto economico mediante il gestionale Jmil, ma non vi è traccia nel registro Iva acquisti in assenza di fattura emessa dalla controparte;

– per ciò che concerne invece le agenzie di viaggio che non sfruttano l’esenzione pur avendone diritto e che quindi emettono la relativa fattura per le provvigioni spettanti, il relativo flusso provvigionale viene contabilizzato a conto economico mediante il gestionale Jmil; a quel punto, poiché vi è comunque una fattura rilevante, la stessa viene contabilizzata anche ai fini Iva; in considerazione, tuttavia, del fatto che a conto economico la fattura è già transitata mediante Jmil, viene effettuata una mera registrazione ai fini Iva, su di un conto transitorio, che poi viene chiuso, in modo tale da non determinare alcuna duplicazione a livello di costo, ma di recuperare il flusso di acquisto esente relativo a tale fattura che transiterà nel registro Iva acquisti e poi nella dichiarazione Iva nel rigo VF 18 colonna 2 fra gli acquisti esenti».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si fa presente che non verranno fornite indicazioni con riferimento alle polizze vendute in via ”diretta” tramite siti internet, ed in particolare in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte dall’Istante alle varie piattaforme per i servizi da questi resi, in quanto non risulta sollevato, in merito, alcun dubbio interpretativo nell’istanza originaria.

Con riferimento al quesito sub. 1), l’articolo 25bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg [ndr. Ires] dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».

L’articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede, per taluni soggetti ivi indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25bis.

Il quinto comma dell’articolo 25bis, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024, prevede che «Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro».

La circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, intervenuta a commento della riforma legislativa, ha chiarito che per effetto della suddetta modifica il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione» e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

Ai citati soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’articolo 25bis.

La citata circolare 7/E del 2024 ha, altresì, chiarito che per garantire la parità di trattamento degli operatori, la predetta ritenuta deve applicarsi anche a «tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti all’attività assicurativa».

Ciò premesso, per quanto riguarda le polizze vendute mediante gli agenti assicurativi e broker, iscritti alle lettere a) e b) del RUI, le provvigioni maturano nei confronti di agenti e/o mediatori nell’ambito, rispettivamente, di contratti di agenzia e/o contratti di mediazione. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2024, è venuta meno la fattispecie di esonero della ritenuta di cui all’articolo 25bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, di conseguenza, su tali provvigioni va applicata la ritenuta.

Con riferimento alle provvigioni dovute ai soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio (nel caso di specie, agenzie di viaggio e utilities) si precisa che nel citato passaggio della circolare 7/E del 2024 la Scrivente ha fatto riferimento ai soggetti iscritti al RUI, che rappresenta un elenco completo degli operatori attivi nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, al fine di includere nell’ambito applicativo della ritenuta in commento tutte le provvigioni afferenti all’intermediazione nell’attività assicurativa.

Nella sezione e) del Rui sono tenuti ad iscriversi i ”collaboratori degli Intermediari Assicurativi iscritti nella sezione A, B, D che operano al di fuori dei locali di tali Intermediari)” e nella sezione f) gli ”intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109bis, comma 1, del CAP, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione”.

L’articolo 107, comma 4, del CAP, prevede delle deroghe alla disciplina prevista al Titolo IX dello stesso CAP per l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, tra cui l’obbligo di iscrizione al RUI.

In particolare, il citato comma 4 dispone che «È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l’attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o

2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b) l’importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;

c) in deroga alla lettera b), qualora l’assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro».

Il citato Titolo IX del CAP e le norme disciplinanti l’intermediazione assicurativa (Regolamento IVASS n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018) non trovano, quindi, applicazione (ricorrendo le condizioni sopra riportate) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ad eccezione delle disposizioni espressamente individuate dal comma 5 dell’articolo 107 (ovvero delle disposizioni in ordine agli obblighi di comportamento, di trasparenza, di informazione e di consegna della documentazione precontrattuale).

Al riguardo si ritiene che la circostanza per cui alle condizioni individuate dal citato articolo 107, comma 4, del CAP l’intermediario assicurativo sia esonerato dall’iscrizione al RUI, non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.

Pertanto, in considerazione della finalità di garantire la parità di trattamento tra gli operatori e della natura della prestazione resa e della relativa provvigione percepita, si ritiene che le conclusioni contenute nel par. 1 della citata circolare n. 7/E del 2024, afferenti ai soggetti iscritti al RUI nella sezioni e) ed f), debbano estendersi anche ai soggetti che svolgono l’attività d’intermediazione assicurativa e che sono esonerati dall’iscrizione al RUI ai sensi del citato articolo 107, comma 4, del CAP.

Di conseguenza, si ritiene che nei confronti dei soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), anche laddove non iscritti al RUI, si applichi la ritenuta d’acconto, relativamente alle provvigioni afferenti all’attività accessoria d’intermediazione assicurativa.

Con riferimento al quesito sub. 2) relativo all’obbligo di registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio relativamente alle provvigioni loro corrisposte si rileva che l’attuale articolo 25 del Decreto Iva come modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 separa l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati dall’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che la registrazione deve essere eseguita «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno»; quindi, diversamente dal passato, ove la norma disponeva l’obbligo di annotazione, al più tardi, nella «dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta» sicché la registrazione era propedeutica al solo esercizio della detrazione attualmente detto obbligo ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti.

Peraltro, anche l’articolo 36bis del Decreto Iva nel disciplinare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta con rinuncia al diritto alla detrazione dall’imposta eventualmente dovuta di quella relativa agli acquisti e alle importazioni dispone, comunque, l’obbligo di registrare gli acquisti, come, tra l’altro, chiarito con la risposta a consulenza giuridica n. 7 pubblicata il 18 maggio 2021.

La richiesta di esonero avanzata dall’Istante con il quesito sub 2) non può, dunque, essere condivisa.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell’istanza, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.