AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 144 del 28 maggio 2025

Articolo 27, comma 3-ter, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Ritenuta su dividendi corrisposti da una società italiana ad un trust estero – Articolo 5, comma 5, d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461 – Esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione nella società italiana

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante (di seguito ”Istante”), con sede a Malta, è autorizzata a fornire servizi fiduciari in base alla licenza rilasciata dalla Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (Malta Financial Services Authority) ed è soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.

L’Istante presenta interpello in qualità di trustee di un trust istituito con atto del gg/mm/aaaa e disciplinato dalla legge inglese.

Il disponente del Trust è una persona fisica residente in Italia (di seguito, il ”Disponente”), che ha presentato un’altra istanza di interpello al fine di sapere se il Trust possa essere considerato, ai fini fiscali italiani, soggetto passivo d’imposta non interposto nei confronti del Disponente stesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio del Disponente affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri del disponente stesso (di seguito ”Beneficiari”).

Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell’ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell’atto istitutivo.

Il Disponente è individuato dall’atto istitutivo tra le persone escluse, di conseguenza, secondo le previsioni del medesimo atto in nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.

Una società di consulenza finanziaria svizzera è stata nominata investment adviser (di seguito, l”’Investment Adviser”), che, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei limiti stabiliti dal Trustee.

Il guardiano del Trust (di seguito, il ”Protector”) è un avvocato italiano, che, come specificato con documentazione integrativa, è «privo di legami di parentela con l’Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell’atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali.».

Il Disponente intende conferire nel Trust la propria partecipazione non qualificata in una società italiana.

Con documentazione integrativa, l’Istante ha specificato che «Una volta che il disponente avrà conferito in Trust la partecipazione (…) [ndr nella società italiana] il Trust avrà tutti i diritti e poteri che sono ad oggi esercitati dal disponente in quanto azionista della detta società inclusi il diritto agli utili e il diritto di voto in assemblea».

L’Istante ha, inoltre, dichiarato che «alla luce delle disposizioni di diritto italiano, il Trust debba essere considerato un ente non commerciale».

L’Istante ha esercitato un’opzione, prevista dalla legislazione tributaria maltese, in forza della quale il Trust è assoggettato all’imposta sui redditi delle società maltesi ”come se fosse una società residente a Malta”.

Al riguardo l’Istante precisa che «Tale regime impositivo prevede un regime di participation exemption analogo a quello previsto dagli articoli 86 e 89 del TUIR Eventuali dividendi che saranno corrisposti al Trust dalla società italiana, così come la plusvalenza che il Trust potrebbe realizzare, in occasione della cessione delle azioni della stessa, beneficeranno di tale regime di esenzione.».

Ciò posto, l’Istante chiede se sia applicabile nei confronti del Trust:

1) la ritenuta a titolo d’imposta nella misura dello 1,20 per cento, ai sensi dell’articolo 27, comma 3ter, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione ai dividendi corrisposti dalla società italiana;

2) il regime di esenzione, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461, in relazione all’eventuale plusvalenza che potrà generarsi in seguito alla cessione delle azioni della società italiana.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene che il Trust debba essere considerato un’entità soggetta all’imposta sul reddito delle società a Malta e che, pertanto, eventuali dividendi che potrebbero essergli corrisposti dalla società italiana rispetterebbero le condizioni per l’applicazione della ritenuta d’imposta con l’aliquota dello 1,20 per cento ai sensi dell’articolo 27, comma 3ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, l’Istante evidenzia che la disposizione legislativa in commento definisce il suo ambito soggettivo di applicazione con riferimento ”alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società”.

Inoltre, la norma richiede che il soggetto percettore dei dividendi sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e che sia incluso nella lista di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

Pertanto, l’Istante ritiene che, stante la soggettività passiva del Trust ai fini dell’imposta sul reddito delle società maltese e considerato che Malta è uno Stato membro dell’Unione Europea, incluso nella lista di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996, il Trust rispetta tutti i requisiti richiesti dall’articolo 27 comma 3ter del d.P.R. 600 del 1973, sebbene non rivesta forma legale societaria.

L’Istante evidenzia che la circolare 21 maggio 2009, n. 26/E chiarisce che i trust debbano essere, generalmente, esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 27, comma 3ter del d.P.R. 600 del 1973, «salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali». A parere dell’Istante considerato che, ai sensi della legge tributaria maltese, il Trust viene trattato «come se fosse una società residente a Malta» ed è soggetto alla relativa imposta sui redditi societari esso rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della disposizione in questione.

Con riferimento secondo quesito, l’Istante ritiene che il Trust possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 in relazione alla eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni della società italiana, in quanto «deve essere considerato un soggetto passivo dell’imposta sui redditi societari di Malta».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 27 (rubricato Ritenuta sui dividendi) del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, al primo periodo del comma 3, che «La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 [ndr ora 26] per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, […]».

Tale disposizione reca la regola generale di tassazione degli utili corrisposti da società ed enti commerciali residenti in Italia, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito ”Tuir”), a soggetti non residenti, prevedendo una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26 per cento.

Il medesimo articolo 27, al comma 3ter, prevede che «La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

Al riguardo, si fa presente che la riforma recata dalla legge 12 dicembre 2003, n. 344 (cd. ”Riforma IRES”), ha mutato sostanzialmente il regime interno di tassazione dei dividendi prevedendo un differente sistema di tassazione per gli utili da partecipazione percepiti da società ed enti commerciali soggetti a IRES. Infatti, se, nel precedente sistema, gli utili da partecipazione erano pienamente tassati in capo al percettore, con la citata riforma IRES e, in particolare, con la riformulazione del vigente articolo 89 del Tuir, i dividendi corrisposti a società ed enti commerciali residenti soggetti a IRES concorrono alla formazione della base imponibile soltanto per il 5 per cento del loro ammontare.

I dividendi percepiti dai soggetti non residenti, invece, anche in seguito alla predetta riforma, continuavano a essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva in misura piena qualunque fosse la natura del percettore.

In tale contesto normativo, è intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008) che, al fine di rendere compatibile il regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato UE e dal Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE), ha uniformato la tassazione degli utili di fonte italiana sia per i soggetti residenti aventi natura commerciale che per quelli non residenti aventi analoga natura.

In particolare, la citata legge n. 244 del 2007 ha introdotto il comma 3ter nell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale attualmente, per effetto delle modifiche recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), prevede che i dividendi di fonte italiana conseguiti da società ed enti commerciali non residenti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza sono soggetti a una ritenuta pari all’1,20 per cento. Ciò in linea con la disciplina recata dall’articolo 89, comma 2, del Tuir, che prevede che gli utili distribuiti a società ed enti commerciali residenti sono esclusi dal reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare, comportando di fatto una tassazione dell’1,20 per cento ossia il 24 per cento (aliquota IRES) sul 5 per cento dei dividendi esattamente corrispondente all’ammontare della ritenuta prevista dal comma 3ter dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La ratio di tali modifiche, dunque, è stata in sostanza quella di livellare il carico impositivo dei dividendi di fonte italiana tra i soggetti IRES residenti che esercitano attività commerciale e gli analoghi soggetti residenti in Stati UE o in Stati SEE.

Con circolare 21 maggio 2009, n. 26 è stato precisato che con riferimento ai soggetti esteri che possono beneficiare della ritenuta prevista dal nuovo comma 3ter in commento si tratta, in linea di principio, dei medesimi soggetti che, in presenza delle ulteriori condizioni previste dal richiamato articolo 27bis del d.P.R. n. 600 del 1973, possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta.

Il citato articolo 27bis prevede il regime di esonero da ritenuta sui dividendi nel caso in cui il soggetto che eroga la remunerazione sia una società ”figlia” italiana che riveste una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cosiddetta direttiva ”madre-figlia”) e il soggetto che la percepisce sia una ”società” estera che rivesta la qualità di ”madre” della società erogante al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla Direttiva citata (cfr. Circolare 16 giugno 2024 n. 26/E).

Per quanto di interesse, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 della direttiva ”madre figlia” «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società: i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A; […]».

Il successivo articolo 3 dispone che «a) la qualità di società madre è riconosciuta: i) almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 […]».

Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [ndr ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».

Il primo periodo del richiamato comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 prevede che «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni».

Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

Ciò posto, nel caso di specie, l’Istante evidenzia che secondo la legislazione sulle imposte dirette maltese, i trust sono tipicamente considerati soggetti fiscalmente trasparenti i cui redditi sono assoggettati alle imposte dirette in capo ai beneficiari.

A titolo di eccezione rispetto a tale regime impositivo, l’Articolo 27D(1) dell’Income Tax Act Cap. 123 (”ITA”) di Malta prevede che, ove determinate condizioni siano soddisfatte, un trustee che sia una persona residente a Malta, possa esercitare un’opzione affinché uno specifico trust (di cui sia trustee) sia assoggettato alle imposte dirette ”come se fosse una società fiscalmente residente a Malta”. In tal caso, tutti i redditi attribuibili al trust, ovunque prodotti, sono soggetti alle disposizioni che regolano il reddito societario e sono assoggettati all’imposta sui redditi delle società (Corporate Income Tax) maltese. Una volta esercitata, l’opzione in questione è irrevocabile.

L’Istante ha esercitato l’opzione di cui al menzionato Articolo 27D(1) ITA in relazione al Trust e, di conseguenza, il Trust sarà assoggettato all’imposta sulle società maltese sui propri redditi, ovunque prodotti nel mondo, per tutta la durata del Trust.

Riguardo alla tassazione dei dividendi, si evidenzia che, nel caso di specie, assume rilievo la circostanza per cui il Trust non ha forma legale societaria, come richiesta dalla citata direttiva che, all’articolo 2, lett. a) i), nell’individuare l’ambito di applicazione soggettivo, fa riferimento alle società che abbiano ”una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A”.

Pertanto, si ritiene che il Trust non rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 3ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all’applicazione della esenzione, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in relazione alla plusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione delle azioni della società italiana, l’Istante riferisce che il Trust è un soggetto passivo di imposta a Malta, Paese incluso nella cd. white list.

Conseguentemente, l’Istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 e potrà beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’Istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

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