La modifica del contenuto dell’articolo 25-bis del D.p.r. 600/1973 e dell’art. 22 del del Dpr 917/86, nella parte relativa allo scomputo delle ritenute sulle provvigioni (inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), intervenuta ad opera dell’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, ha modificato le modalità di detrazione delle ritenute d’acconto sui redditi tassati per competenza.

La nuova versione del comma 2° dell’articolo 25 bis prevede che il percepiente possa optare tra il principio di competenza ed il principio di cassa per le ritenute operate nell’anno seguente, ma prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi,  rispetto al principio di competenza dei redditi dichiarati. La norma prima della modifica in commento consentiva lo scomputo della ritenuta solamente nel periodo d’imposta in cui il reddito era imponibile ai fini Irpef.

Per i redditi di cui all’art. 25 bis le modalità di scomputo dell’imposta ora stabilita dalla norma in commento era stata ammessa con provvedimento amministrativo dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/8/845 del 10 giugno 1983 secondo cui “le ritenute relative alle provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate”.

La nuova modalità di scomputo delle ritenute trovano applicazione anche per le seguenti ipotesi:

  1. sulle ritenute sui compensi corrisposti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73);
  2. sulle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato si può sintetizzare che le ritenute che siano operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della scadenza del termine della presentazione del modello dichiarativo il percepiente può optare tra lo scomputo delle ritenute d’acconto in base al criterio di cassa oppure di competenza.

Per le ritenute che vengono operate, nell’anno successivo a quello di competenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate in base al principio di cassa (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73).