La Commissione tributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza 27/03/2013 ha precisato che il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d’acconto del 20% operata ma non versata dal committente è legittimato a detrarla non potendo «pagare due volte, e certamente non per sua colpa», l’imposta dovuta.
I giudici della CTP hanno aderito alla tesi della risoluzione 68/E/2009 che non viene condivisa dai giudici di legittimità.
La vicenda ha riguardato un professionista a cui l’Amministrazione Finanziaria dopo il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 iscriveva a ruolo l’importo della ritenuta perché non risultava versata dal sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate basava la sua pretesa sulla vigenza della «totale solidarietà per il pagamento tra sostituito e sostituto». Il commercialista produceva in contenzioso la documentazione sull’assoggettamento a ritenuta del compenso e la Ctp gli ha dato ragione «per giustizia sostanziale».
La norma contenuta nell’articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall’imposta delle ritenute d’acconto «operate» fermo restando che l’articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d’imposta. Le predette disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. Per cui l’Amministrazione è focalizzata solo sull’idoneità della prova sull’effettuazione della ritenuta.
La Corte di Cassazione con le sentenze 10082/2003, 14033/2006, 8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 invece subordina lo scomputo delle ritenute all’effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidale al pagamento dell’imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.
Il contenuto dell’articolo 35 del Dpr 602/1973 limita la responsabilità solidale del sostituito alle ritenute a titolo d’imposta non «effettuate né versate». La richiesta di versamento dell’importo già “trattenuto” provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un’azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione dell’Agenzia per richiedere le ritenute direttamente al sostituto.