Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 54730 del 6 febbraio 2020 è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il predetto provvedimento dispone che il certificato:
- attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis
- viene messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
- ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio;
- è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale;
- è esente da imposta di bollo oltre che dai tributi speciali.
Requisti che consentono di evitare i nuovi obblighi
- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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