Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 54730 del 6 febbraio 2020 è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il predetto provvedimento dispone che il certificato:
- attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis
- viene messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
- ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio;
- è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale;
- è esente da imposta di bollo oltre che dai tributi speciali.
Per le grandi imprese la competenza all’emissione del certificato è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Si rammenta che il nuovo articolo 17-bis, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, al fine di contrastare l’omesso versamento delle ritenute prevede l’obbligo di chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale obbligo è posto a carico del committente, appaltatore e subappaltatore che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo superiore ai 200 mila euro annuo, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi.
Requisti che consentono di evitare i nuovi obblighi
In base a quanto disposto dalla lettera a) comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97 sono individuati i requisiti, sottoposti a verifica dall’Agenzia delle entrate sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, sono:
- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Pertanto qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti, non dovrebbero attuare il nuovo meccanismo di controllo.
L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.