La ritenuta operata ma non versata al fisco dal sostituto di imposta non può essere scomputata dalla determinazione dell’imposta evasa ai fini penali. Nella determinazione dell’imposta evasa in capo ad un professionista non si può scomputare la ritenuta di acconto indicata in fattura se il sostituto non l’ha versata. Pertanto ove sia superata la soglia di punibilità prevista dalla normativa, viene integrato il reato di infedele dichiarazione in quanto il concetto di imposta evasa presuppone – per detrarre dall’importo la ritenuta – il versamento della medesima, non essendo sufficiente la mera indicazione nel documento fiscale.
Il professionista che non inserisce fra i componenti positivi l’importo della ritenuta d’acconto operata ma non versata dal cliente rischia di incorrere nel reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, è quanto emerge dalla recente sentenza della Cassazione n. 2256 del 18 gennaio 2017
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