Rito tributario: ammessa la produzione di nuovi documenti in appello
Corte di cassazione, sez. V., ord. 25 giugno 2012 n. 10567
Nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (Cass. n. 3611 del 2006) e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011; Cass. n. 14020 del 2007)
omissis
La controversia promossa da Omissis contro Equitalia Gerit s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Equitalia contro la sentenza della CTP di Roma n. 244/65/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipoteca n. omissis per Irpef, Iva e Irap relative agli anni 2000-2002.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
Il presidente ha fissato l’udienza del 24/5/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
La ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo l’erroneità del rigetto dell’appello sul presupposto che l’Equitalia, non costituita in prime cure, nel dedurre e comprovare in appello la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, avesse proposta una eccezione nuova, come tale inammissibile.
Il ricorso è fondato in quanto, da un canto, nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (Cass. n. 3611 del 2006) e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011; Cass. n. 14020 del 2007);
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
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