Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate nel commentare l’articolo 60 comma 7 del Dpr 633/72 ha dettato anche le regole per l’operatività del diritto di rivalersi da parte del contribuente dopo aver effettuato il pagamento all’Erario dell’imposta accertata. Infatti con la circolare in commento l’Amministrazione Finanziaria ha cercato di dare soluzione alle problematiche sorte in seguito dell’emanazione della norma che definisce quando e chi può effettuare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente.
Il primo aspetto chiarito dall’Agenzia delle entrate concerne l’estensione dell’istituto anche nelle ipotesi di importazione, splafonamento e reverse charge.
Per quanto riguarda l’ipotesi della importazione, il Fisco, dopo aver evidenziato che il meccanismo della rivalsa e della detrazione è diretto a garantire la neutralità dell’imposta nei rapporti tra operatori economici, ha ritenuto che la facoltà di detrarre l’Iva pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nel caso in cui la revisione riguardi un’importazione qualora il debitore dell’imposta è allo stesso tempo colui che può esercitare il diritto a detrazione. Per cui le conclusioni della circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 superano i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 228/E/2007.
In riferimento all’ipotesi dello splafonamento l’Agenzia con la circolare chiarisce che l’esportatore abituale, a cui sia contestata l’effettuazione di acquisti senza il pagamento dell’imposta essendo oltre i limiti del plafond disponibile, potrà comunque esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso ha provveduto al versamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
In merito al regime dell’inversione contabile nelle ipotesi di accertamento sull’imposta ed in considerazione dei criteri che regolano il regime del reverse charge la circolare chiarisce che la compensazione dell’imposta a debito e dell’imposta a credito deve essere operata direttamente in sede di accertamento senza che sia necessario da parte del contribuente alcun pagamento dell’imposta accertata con la successiva detrazione.
L’Amministrazione pone in evidenza nella circolare che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva, che è subordinato al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, è possibile solo a seguito di un accertamento divenuto definitivo. Il documento di prassi amministrativa puntualizza la definizione di accertamento definitivo, chiarendo che l’atto è tale se è stato cristallizzato attraverso uno degli istituti deflattivi del contenzioso ovvero per mancata impugnazione dell’atto o per sentenza definitiva. La condizione essenziale è che la definitività dell’accertamento sia successiva alla data del 24 gennaio 2012.
Viene esclusa sia la rivalsa che il diritto alla detrazione in pendenza di giudizio neppure per le somme versate a titolo provvisorio. A questo ultimo proposito, però, l’Agenzia specifica che in presenza di esito negativo del giudizio, con il conseguente consolidamento dell’accertamento, sulle somme versate nel corso del contenzioso potrà essere esercitata la rivalsa.
La circolare interviene a chiarire che il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato anche in presenza di rateizzazione in relazione al pagamento delle singole rate. Sul punto l’Agenzia precisa che affinché tale rivalsa possa essere posta in essere è necessario che il versamento della prima rata deve essere fatto dopo il 24 gennaio 2012. Tale interpretazione è legata al fatto che il pagamento della prima rata rende definitivo l’accertamento.
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