I comma da 696 fino a 704 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (c.d. legge di Bilancio 2020) hanno riaperto i termini per eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa. La norma in commento ha anche introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente che è possibile sintetizzare come segue:
- riduzione dell’aliquota delle imposte sostitutive dovute (comma 699 art. 1);
- la facoltà di eseguire il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva (comma 701 art. 1).
Aspetto soggettivo
Possono procedere alla rivalutare i beni di impresa i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR (Dpr 917/86) e che non adattino, nella redazione del bilancio di esercizio, i principi contabili internazionali. Il contenuto del comma 696 prevede che “anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.”
In base al comma 702, che richiama alcuni articoli della legge 342 del 2000 tra cui l’articolo 15, viene esteso la possibilità di usufruire dalla rivalutazione dei beni d’impresa anche per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali. In particolare il contenuto dell’art . 15 prevede che “Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche’ alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e’ consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.”
Aspetto oggettivo
La Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha riaperto i termini per esercitare la facoltà di rivalutare i beni aziendali ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
In base al comma 696 dell’art. 1 della legge 160/2019 i beni che possono essere oggetto della rivalutazione sono i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Pertanto possono essere rivalutati, prescindendo dal loro ammortamento, i beni d’impresa materiali e immateriali, con esclusione dei c.d. “beni merce”, e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni (art. 2359 c.c.). Altre condizioni che devono sussistere sono:
- essere presenti nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ultimo periodo del comma 696)
- la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (comma 697).
Modalità
- gli immobili,
- i beni mobili registrati,
- gli impianti,
- i macchinari,
- le attrezzature industriali e commerciali,
- le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili).
Ai sensi del comma 699 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura:
- del 12 per cento per i beni ammortizzabili
- del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
Ai sensi del comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio, il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%.
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva
In base al comma 701 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) è stata prevista la possibilità di versare l’imposta sostitutiva a rate determinando il numero in base all’importo da versare. Di seguito si riporta una tabella esplicativa:
Prima rata | seconda rata | terza rata | altre rate | |
per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro | deve essere pagata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione; | entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al primo periodo d’imposta successivi | entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al secondo periodo d’imposta successivi | |
per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro in 6 rate | entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione | entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo | entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per il secondo periodo d’imposta successivo | entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta successivi |
Inoltre in base all’ultimo periodo del comma 701 è consentito per gli importi da versare procedere al ricorso dell’istituto della compensazione ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Problematiche dell’argomento
La giurisprudenza in tema di rivalutazione dei beni di impresa ha un orientamento restrittivo.
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 23993 depositata il 3 ottobre 2018 e la n. 1291 del 18 gennaio 2019 ha statuito che l’errore inerente una opzione da esercitare in dichiarazione può essere emendato (anche in fase contenziosa) se l’errore stesso è essenziale e riconoscibile dall’Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni di rivalutazioni incomplete la circolare n. 14 del 2017 ha precisato che in tale ipotesi l’operazione di rivalutazione è inefficace, limitatamente alla solo categoria omogenea cui appartiene il bene non rivalutato. Tale situazione risulta sanabile qualora si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva, con sanzioni ed interessi, non pagata sul bene escluso dalla rivalutazione. Il versamento è possibile eseguirlo anche in sede di accertamento. L’assolvimento ex post, per l’Amministrazione finanziaria, dell’imposta non comporta anche il riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione.
A tal proposito si riporta quanto stabilito dalla Corte Suprema con la sentenza n. 21349 del 21 ottobre 2015 (antecedente al nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 2017) che ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione Finanziaria che aveva recuperato a tassazione, a seguito di inefficacia della rivalutazione i maggiori ammortamenti e plusvalenze.
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