AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 17 del 26 gennaio 2024
Art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 – Rivalutazione – Riserva in sospensione d’imposta in parte affrancata – Scissione – Modalità di ripartizione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, ”Istante”) chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di ‘Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020”, per quanto concerne le modalità di ripartizione in sede di scissione delle riserve in sospensione d’imposta in parte affrancate.
In particolare, l’Istante dichiara di aver rivalutato con riconoscimento anche fiscale, ai sensi del richiamato articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, alcune immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, oltre ad alcuni impianti e macchinari.
Il saldo attivo di rivalutazione iscritto a fronte di detta rivalutazione (indicato in bilancio per l’importo di euro xxx, al netto della relativa imposta sostitutiva del 3 per cento) è stato parzialmente affrancato, mediante applicazione della corrispondente imposta sostitutiva pari al 10 per cento, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, per l’importo complessivo di euro xxx.
L’Istanza evidenzia che sta ”valutando l’opportunità di perfezionare una operazione di scissione parziale proporzionale mediante attribuzione di alcuni elementi patrimoniali attivi e passivi ad una società di nuova costituzione [di seguito, ”Newco”] [allo scopo] […] di separare dalla componente propriamente industriale […] quella esclusivamente patrimoniale-finanziaria […] la cui misura sta diventando sempre più rilevante e la cui gestione ed organizzazione risponde a logiche e criteri assolutamente divergenti”.
Al riguardo, l’Istante precisa che ”per effetto della scissione, il patrimonio netto della Società scindenda [n.d.r., Istante] sarà ridotto a servizio della scissione […] in misura pari ad euro xxx attingendo proporzionalmente alle riserve di capitale ed alle riserve di utili, salvo vincoli normativi delle singole poste [e che] conseguentemente, il capitale sociale della Società scindenda non subirà alcuna variazione”.
Con la documentazione integrativa pervenuta in data […], l’Istante ha dichiarato di aver realizzato la prospettata operazione di scissione in data […].
L’atto di scissione, prodotto con la richiamata documentazione integrativa, prevede in generale per la società scissa l’applicazione del criterio proporzionale ma deroga espressamente nel caso della riserva di rivalutazione: ”B) SOCIETA’ SCISSA ALFA” (i) a seguito e per effetto della scissione e dell’assegnazione alla società beneficiaria di parte del suo patrimonio, il patrimonio netto contabile della società scissa si riduce di un importo pari ad euro xxx […]) mediante la proporzionale riduzione delle riserve di capitale e delle riserve di utili e fatti salvi i vincoli normativi delle singole poste che vengono, pertanto, mantenuti (es: riserva di rivalutazione)”.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere:
(i) in base a quale criterio debba essere attribuito l’affrancamento parziale di euro xxx all’interno dell’unico saldo attivo di rivalutazione astrattamente formato da due saldi attivi di rivalutazione, in funzione delle due categorie omogenee di beni sottoposti a rivalutazione, ovvero ”terreni e fabbricati” e ”impianti e macchinari” (di seguito, ”Quesito sub 1)”);
(ii) quale criterio debba ”essere adottato per ricostituire le riserve in capo alla costituenda società beneficiaria della scissione (Newco) tenuto conto che:
a. tra gli elementi attribuiti alla Newco è incluso anche il fabbricato ed il terreno oggetto di rivalutazione […] ma non gli impianti ed i macchinari ugualmente rivalutati che resterebbero in capo ad ALFA;
b. nel patrimonio netto della società scindenda [n.d.r., Istante] è presente anche il saldo attivo di rivalutazione generato parzialmente dalla rivalutazione del fabbricato e del terreno di cui alla precedente lett. a., il quale (saldo attivo di rivalutazione) a sua volta è stato parzialmente affrancato mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% ex art. 110, c. 3, D.L. 104/2020” (di seguito, ”Quesito sub 2)”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al Quesito sub 1), l’Istante ritiene che il parziale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione debba essere distribuito proporzionalmente tra i due ”astratti” saldi attivi di rivalutazione imputabili alle due distinte categorie omogenee di beni rivalutati, ossia, il fabbricato e il terreno, da un lato, e gli impianti e macchinari dall’altro.
In merito al Quesito sub 2), l’Istante, dopo aver richiamato le norme e la prassi in materia di trasferimento delle riserve in sospensione di imposta in caso di operazioni di scissione, ritiene che il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta ossia, la parte non affrancata debba essere assegnato in base al criterio specifico, ossia debba essere assegnato alla beneficiaria della scissione, alla quale sono parimenti attribuiti alcuni beni che hanno generato la rivalutazione medesima, non essendo ancora decorso il c.d. periodo di sorveglianza.
Tuttavia, siccome il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta è stato originato sia da beni rivalutati assegnati alla beneficiaria, sia da beni rivalutati che restano in capo all’Istante (scissa), la beneficiaria dovrà ricostruire il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta limitatamente alla parte imputabile ai beni rivalutati assegnati per effetto della scissione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si rappresenta che con la presente risposta si esprime esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente ai dubbi sollevati con i quesiti formulati in relazione al regime di rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi presentati dall’Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nella relativa documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità, completezza e concretezza e non riguarda né la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla disciplina della rivalutazione e dell’affrancamento in argomento né la verifica della corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’Istante. Lo stesso, inoltre, esula da ogni valutazione sulla correttezza degli importi contabili, economici e fiscali indicati nell’istanza e sull’an e sul quantum della riserva di rivalutazione in sospensione dell’Istante e di quelle ricostruite a seguito della rappresentata scissione. Resta pertanto impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sui predetti aspetti.
Giova ricordare che l’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 consentiva ai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
In relazione all’oggetto della rivalutazione, come evidenziato nella circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, il comma 2 del citato articolo 110, a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione, consentiva di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili) e non necessariamente tutti quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea ma non ammetteva una rivalutazione parziale degli stessi (cfr., parte I, par. 2.4., della citata circolare n. 6/E).
Il successivo comma 4 disponeva che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorreva dall’esercizio successivo a quello in cui la stessa è stata eseguita, ed era effettuato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
L’articolo 110, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 consentiva di affrancare, in tutto o in parte, la riserva vincolata al regime di sospensione di imposta per effetto della rivalutazione versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e delle eventuali addizionali nella misura del 10 per cento del suo ammontare, rendendola, in tal modo, disponibile agli usi civilisticamente consentiti (tra cui la distribuzione ai soci, senza oneri impositivi aggiuntivi in capo alla società distributrice).
Il comma 7 del menzionato articolo 110 statuiva, infine, l’applicazione ”in quanto compatibili” delle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, relative ai precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento.
Tanto premesso, con riferimento al Quesito sub 1), l’Istante chiede sostanzialmente a quale parte ideale dell’originario saldo attivo di rivalutazione attribuire l’affrancamento parziale effettuato.
Considerato come sopra evidenziato che la rivalutazione ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 poteva essere effettuata anche per singoli asset ma esclusivamente per il loro intero valore e che l’affrancamento ivi previsto del corrispondente saldo attivo poteva avvenire indistintamente anche in misura parziale, si ritiene che l’affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione effettuato dall’Istante vada ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione medesima.
In altri termini, l’importo oggetto di affrancamento andrà a ridurre l’ammontare del saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile ai singoli asset oggetto di rivalutazione, in proporzione all’ammontare del maggior valore rivalutato degli stessi.
Con riferimento al Quesito sub 2), l’Istante chiede di sapere quale sia la corretta modalità di ricostituzione, nell’ambito della prospettata scissione parziale, della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta iscritta in bilancio in relazione all’immobile strumentale di proprietà della società e del terreno.
Secondo la regola generale fissata dall’articolo 173, comma 9, primo periodo, del TUIR, le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferito. In deroga alla predetta regola, il successivo terzo periodo del comma 9 prevede che ”se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi”.
Nel caso in esame, essendo l’operazione di scissione rappresentata stata effettuata nel corso del c.d. periodo di sorveglianza previsto dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, nei confronti dell’anzidetta riserva di rivalutazione si applicherà il criterio specifico di ripartizione previsto dal terzo periodo del citato comma 9 (ossia, detta riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla beneficiaria e rimasta alla scissa). Naturalmente, l’importo della riserva in sospensione da ricostruire in capo alla beneficiaria sarà pari all’ammontare dell’originario saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile agli asset trasferiti per effetto della scissione, al netto della quota affrancata individuata secondo il criterio indicato nella risposta al Quesito sub 1); di conseguenza, la riserva in sospensione in capo alla scissa si ridurrà corrispondentemente.
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