RLS nomina rappresentante lavoratori per la sicurezzaCome previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 entro il 31 marzo di ogni anno occorre procedere alla comunicazione, secondo modalità telematiche, all’Inail della nomina dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro). Pertanto, oltre alla nomina del RLS nei siti produttivi occorre provvedere alla comunicazione della nomina degli stessi relativa alla situazione al 31/12 e non alla data di invio.

La  circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 indica che : l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Una successiva  circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.
E dunque l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Con il decreto correttivo è stato dunque modificato il testo previgente, prevedendo l’ obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione. Dunque non più annualmente anche in assenza di variazioni, come era previsto in precedenza.
Insomma la comunicazione non è più annuale ma periodica e viene effettuata ogni volta che il nominativo del RLS cambia.
In particolare in sede di prima applicazione (per coloro che non avessero ancora proceduto con la comunicazione online) andrà comunicato il nominativo del RLS in carica. E qualora non fosse in carica nessun RLS o in caso di rielezione/ridesignazione della medesima persona alla scadenza del mandato triennale, non sarà necessaria nessuna comunicazione.
E con il nuovo applicativo ‘Unità produttiva’ è ora possibile tenere “sotto controllo l’assetto organizzativo dell’azienda, rinvenendo in ogni momento i riferimenti già memorizzati in archivio, e aiutando nella predisposizione di nuovi adempimenti che prevedano tale riferimento”. Tra l’altro, la procedura rilasciata dall’Istituto potrà essere funzionale non solo all’utilizzo della procedura “Dichiarazione RLS”, ma anche all’avvio del nuovo processo di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica, la cui fase sperimentale si sta avviando in questi giorni. I dati “che sono già presenti nel database relativo alle comunicazioni Rls sono stati portati nel nuovo applicativo, arricchendo l’archivio delle Unità produttive”.
Per accedere al nuovo applicativo è sufficiente attivare il servizio on-line disponibile nell’area ‘Punto cliente’ del portale www.inail.it, sia per le aziende non soggette all’assicurazione presso l’INAIL che per le imprese assicurate, inclusi i comuni e gli enti pubblici, e i loro delegati.
L’indicazione va effettuata adoperando il servizio “Dichiarazione Unità produttiva” alla voce del menù “Unità produttiva”. Selezionando il tasto ‘Modifica’, è poi possibile aggiornare la situazione già presente in archivio che riporta le eventuali Unità produttive già dichiarate, consentendo l’inserimento di nuovi dati o la modifica di quelli esistenti.
Per favorire i vari passaggi che dall’elezione dell’RLS aziendale portano alla comunicazione dei dati all’Inail – secondo le eventualità e modalità sopra esposte – concludiamo questa breve guida presentando materiali e indirizzi utili alle aziende:
– link relativo al Punto Cliente dell’Inail;
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