Presentazione della domanda di adesione
Il contribuente può scegliere se iviare la domanda:
- via PEC: alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.
Una volta inviata la domanda rottamazione cartelle 2018 all’Agenzia delle entrate-Riscossione, il contribuente, riceverà entro il 30 giugno 2018l’importo delle cartelle a suo nome che possono essere oggetto di condono, la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.
L’Agente per la riscossione ha predisposto, per la corretta compilazione della modulistica, le seguenti guide:
- Guida alla compilazione del modello DA-2017
- Guida alla compilazione del modello DA-R
- FAQs regolarizzazione
- FAQs
Regolarizzazione delle rate scadute
Il contribuente che ha già aderito alla rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016), ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo “incompleto” le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, è concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, effettuando il relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre 2017.
Pertanto entro il 30 novembre si dovrà pagare gli importi scaduti nel mese di luglio (prima o unica rata) e nel mese di settembre nonché la terza rata senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’Agenzia della riscossione ha precisato nel proprio documento contenente le FAQ predisposte che, con lo slittamento al 30 novembre, la definizione agevolata rimane valida anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già versato, seppur “in ritardo”, le rate di luglio e settembre.
Il pagamento delle rate scadute e non versate o nel caso di pagamento insufficiente occorre utilizzare, per il pagamento di quanto ancora dovuto, il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.
Pagate le rate scadute eseguito il pagamento e versata la terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione, che fissa l’eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima rata a settembre 2018.