Il 15 maggio 2018 scade il termine per la cosiddetta “Rottamazione bis delle cartelle di pagamento”  il cui nuovo termine è stato introdotto con il D.L. n. 148 del 2017 (pubblicato sulla G.U. del 16 ottobre 2017). La norma, prima indicata, ha disposto la riapertura dei termini della sanatoria cartelle di pagamento  (definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016) oltre alle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. 

Anche i contribuenti  che non hanno aderito alla precedente definizione agevolate delle cartelle possono aderire alla rottamazione bis del 2018.  I predetti contribuenti possono, quindi, presentare la domanda di condono delle cartelle per quelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 ed anche per quelle notificate fino al 30 settembre 2017.

Altra importante novità, limitatamente ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, introdotta dal D.L. 148/2017 concerne la previsione che “in deroga alle disposizioni dell’art.6, comma 8, del decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere”. Per cui l’art. 6 con il nuovo comma 13-quater, per effetto del DL n.148/2017, consente a soggetti precedentemente esclusi dalla definizione a causa della morosità nei pagamenti potranno essere riammessi al beneficio. Le condizioni necessarie per poter accedere al nuovo beneficio sono:

  • che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’ 6, comma 8 del D.L. 193/2016 (mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016);
  • che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Qualora si chieda il pagamento rateizzato delle somme dovute il contribuente ha la possibilità di pagare fino ad un massimo di 5 rate aventi le seguenti scadenze:

  • Luglio 2018;
  • Settembre 2018;
  • Ottobre 2018;
  • Novembre 2018;
  • Febbraio 2019.

 L’Agente per la riscossione ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli per la presentazione della domanda di adesione alla nuova definizione agevolata (Rottamazione bis) 

  •  modello “DA-2017” da utilizzare per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017;
  • modello “DA-R” da utilizzare dai contribuenti a cui era stata respinta la domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), in quanto non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 di una dilazione in essere al 24/10/2016 e, che, intendono presentare una nuova istanza. Si ricorda che sono “riammessi” ai benefici della prima rottamazione anche i contribuenti che si mettono in regola con i versamenti delle rate entro il prossimo 30 novembre 2017.

Presentazione della domanda di adesione

Il contribuente può scegliere se iviare la domanda:

Una volta inviata la domanda rottamazione cartelle 2018 all’Agenzia delle entrate-Riscossione, il contribuente, riceverà entro il 30 giugno 2018l’importo delle cartelle a suo nome che possono essere oggetto di condono, la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

 

L’Agente per la riscossione ha predisposto, per la corretta compilazione della modulistica, le seguenti guide:

Regolarizzazione delle rate scadute

Il contribuente che ha già aderito alla rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016), ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo “incompleto” le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, è concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, effettuando il relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre 2017.

Pertanto entro il 30 novembre si dovrà pagare gli importi scaduti nel mese di luglio (prima o unica rata) e nel mese di settembre nonché la terza rata senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agenzia della riscossione ha precisato nel proprio documento contenente le FAQ predisposte che, con lo slittamento al 30 novembre, la definizione agevolata rimane valida anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già versatoseppur “in ritardo”, le rate di luglio e settembre.

Il pagamento delle rate scadute e non versate o nel caso di pagamento insufficiente occorre utilizzare, per il pagamento di quanto ancora dovuto, il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Pagate le rate scadute eseguito il pagamento e versata la terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione, che fissa l’eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima rata a settembre 2018.

Con la presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle (rottamazione bis) vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto dei medesimi. Altresi sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza per le cartelle oggetto della domanda di sanatoria.

Ovviamente se nella dilazione sono presenti oltre a carichi definibili anche quelli non oggetto della definizione agevolata  le rate non possono essere sospese nella loro interezza, per cui va continuato il pagamento rateale per la quota non definibile o non definita.

Inoltre con la presentazione della domanda o dell’istanza, l’agente della riscossione, relativamente alle cartelle oggetto della definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (artt. 6, comma 5 e 13-sexies DL 193/2016).

L’inibizione a nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi iscritti a ruolo ma i soli carichi definibili, pertanto per i carichi non definiti sono attivabili le misure ritenute opportune.
Dunque, se il debitore optasse per definire solo una parte dei ruoli, le misure cautelari, con riferimento ai ruoli non definiti, potrebbero essere regolarmente adottate o riprese.

L’art. art. 1-quater del D.L. n. 50 del 2017 statuisce che I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa”.

Pertanto, in base alla sopra richiamata norma,  Per effetto della citata norma, successivamente  alla presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di adesione o dell’istanza per la riammissione, se sussistono tutti gli altri requisiti di regolarità, il DURC viene automaticamente rilasciato.

Solo con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate invece si ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l’attenuazione o non punibilità in alcuni reati fiscali. Infatti  l’art. 6 co. 1 del DL 193/2016 prevede che il contribuente che aderisce alla definizione agevolata dei ruoli deve versare, “senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi”, solo l’integrale pagamento delle somme affidate “a titolo di capitale”. Tale agevolazione non è estesa alle sanzioni accessorie.

Il contribuente per effetto della definizione verrà esonerato dal pagamento di:

  • sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;
  • sanzioni tributarie (es. violazioni da rw o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis del DLgs. 241/97);
  • sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex D. Lgs. 46/99.

Oltre alle sanzioni sono esclusi dal pagamento anche gli interessi di mora di cui  all’art. 25 co. 2 del DPR 602/73 (cartelle di pagamento) e quelli di cui all’art. 29 del DL 78/2010 (accertamenti esecutivi).

Vanno pagati tutti gli interessi diversi da quelli di mora, di natura tributaria e non.

Per  i compensi di riscossione (aggi) gli stessi vanno riparametrati agli importi da versare con la rottamazione. Rimangono a carico del contribuente le altre spese quali quelle di rimborso per le attività cautelative o esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.