Per poter approfittare della nuova possibilità al beneficio sono necessarie le seguenti condizioni:
- che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall’Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”);
- che entro il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.
La domanda di Regolarizzazione delle istanze respinte può essere presentata in modo semplice e veloce, compilando entro il 31 dicembre 2017
La domanda di regolarizzazione può essere presentata attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in alternativa è possibile presentare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte entro il 31 dicembre 2017:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) utilizzando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.
Una volta ricevuta la domanda di regolarizzazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro il 31 maggio 2018.
Si rammenta che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo comporterà la decadenza dell’istanza di regolarizzazione.
Dopo aver versato le rate scadute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli interessi legali e dell’aggio, in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) in scadenza il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018.
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