Con il D.L. n. 148 del 2017 è stato disposto la possibilità per coloro che hanno vista respinta, perché non in regola con le rate scadute al 31 dicembre 2016 per piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016,  la domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento (definizione agevolata) possono ripresentare la domanda di definizione agevolata.

Per poter approfittare della nuova possibilità al beneficio sono necessarie le seguenti condizioni:

  • che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall’Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”);
  • che entro il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.

La domanda di Regolarizzazione delle istanze respinte  può essere presentata in modo semplice e veloce, compilando entro il 31 dicembre 2017

La domanda di regolarizzazione può essere presentata attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in alternativa è possibile presentare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte entro il 31 dicembre 2017:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;

Una volta ricevuta la domanda di regolarizzazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro il 31 maggio 2018.

Si rammenta che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo comporterà la decadenza dell’istanza di regolarizzazione.

Dopo aver versato le rate scadute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego.

È possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli interessi legali e dell’aggio, in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) in scadenza il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018.

Guida alla compilazione del modello DA-R

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