Termina il 31 dicembre 2017 la possibilità, per coloro a cui sia stata respinta la domanda di adesione alla prima rottamazione poiché non in regola con il pagamento delle dilazioni concesse in precedenza di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, di poter presentare una nuova domanda di adesione
Per poter presentare la nuova domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i ruoli per i quali si richiede l’adesione la prima domanda deve essere stata respinta esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. 193/2016 (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016);
- che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate non corrisposte nei precedenti piani di dilazione.
La nuova richiesta va presentata entro il 31/12/2017 utilizzando esclusivamente il modello DA-R ed inoltrandola attraverso i seguenti canali:
- posta elettronica certificata (per coloro che dispongono di una casella PEC), unitamente a copia di un documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
- direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Dopo la presentazione della domanda l’Agenzia delle entrate-Riscossione inviare entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’ammontare complessivo delle rate “arretrate” al 31/12/2016 che il contribuente dovrà pagare entro il 31 maggio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza di definizione agevolata non potrà essere accolta.
l’Agenzia delle entrate-Riscossione dopo che il contribuente ha pagato le rate arretrate invierà una successiva comunicazione, entro il 31 luglio 2018, con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate (di pari importo) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 comprensive degli interessi legali e dell’aggio.
Per la compilazioni del modello “DA-R” valgono le stesse istruzioni previste per la rottamazione prima versione.
Occorre indicare nel modello oltre ai dati del soggetto dichiarante (nel caso di legale rappresentante/titolare/tutore/curatore è necessario specificare anche i dati della persona/società/ditta/ecc., per cui si chiede la definizione) il domicilio (o, in alternativa, la casella PEC) che verrà poi utilizzato dall’Agenzia per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Per aderire alla definizione agevolata dei carichi non ammessi in precedenza deve essere riportato il numero di riferimento della comunicazione di rigetto o di accoglimento parziale ricevuta dall’Agente della riscossione.
Qualora si decidesse di presentare la domanda di adesione solo per alcune cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione di rigetto/accoglimento parziale, è necessario riportare il relativo numero.
Nella domanda il contribuente è tenuto a indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto (unica soluzione o rate) nonché dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessino le somme oggetto di adesione. In caso di giudizi pendenti, infatti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.
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