Equitalia ha provveduto ad aggiornare il modello e le istruzioni per la compilazione del modello della rottamazione delle cartelle di pagamento dopo la conversione in legge del Decreto fiscale 193 con la legge 225 del 1 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.53 del 2 dicembre 2016.

Per poter usufruire della definizione agevolata prevista dalla norma approvata occorre utilizzare il modello di dichiarazione “DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”, pubblicato in questi giorni sul sito di Equitalia. Dopo aver compilato il modello in ogni sua parte va:

Dati anagrafici: Nel modello vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè l’intestatario delle somme affidate per il recupero a Equitalia per le quali si richiede la definizione).

Attenzione: Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione agevolata.

Domicilio: È indispensabile indicare il domicilio che verrà poi utilizzato da Equitalia per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Oltre che barrare una delle 4 opzioni disponibili, è sempre indispensabile indicare:

  • il Comune,
  • l’indirizzo completo
  • il codice di avviamento postale (cap).

Cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata (prospetto a pagina 1 – obbligatoria la compilazione)
In caso si intenda definire una somma richiesta con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero.

Qualora si volesse  definire un debito richiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidato per la riscossione a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, occorre indicare il numero del Riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Equitalia.

Per quel che concerne la definizione agevolata di un avviso di addebito ricevuto  direttamente dall’INPS e affidato per la riscossione a Equitalia, occorre indicare il Numero dell’atto.

tipo di comunicazionenumero da comunicare
cartella di pagamento di equitaliaindicare il numero
avviso di accertamento Agenzia Entrateindicare il numero di riferimento interno presente nell’avviso della presa in carico di Equitalia
avviso di addebito INPSindicare il numero dell’atto

Identificativo carico: La compilazione del prospetto a pagina 2 del modulo DA1 NON è obbligatoria. Il prospetto deve, infatti, essere compilato nel SOLO caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina 1.

Richiamando il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente, deve essere riportato l’identificativo delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione. In particolare, qualora la definizione riguardi solo alcuni degli Enti presenti in cartella, si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”.

Modalità di pagamento:Occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia, optando per una delle due alternative:

  • pagamento in un’unica soluzione,
  • pagamento dilazionato: in questo caso va specificato il numero delle rate che può essere fino a 5.

È anche possibile decidere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, Equitalia trasmetterà, insieme alla “Comunicazione di adesione”, anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l’addebito in conto presso il proprio istituto di credito.

Giudizi pendenti: Occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà: Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere
compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale rappresentante/titolare/tutore/curatore.

Delega alla presentazione: Nel caso in cui il modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e delegato). Oltre alla presentazione
è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.
Attenzione: In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

Sintesi delle procedure da seguire per la “rottamazione delle cartelle di pagamento” :

1) la definizione agevolata delle cartelle riguarda quelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;

2) La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.

2) Anche per gli Enti locali hanno la possibilità di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;

3) In caso di condono rateizzato, l’ultima rata dovrà essere pagata entro settembre 2018.

4) Il numero delle rate della rateizzazione condono, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.

Cosa si risparmia con la definizione agevolata

Con la definizione agevolata, detta anche condono Equitalia, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more, fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.

In base alla nuova normativa, pertanto, con il condono Equitalia si pagano:

  • Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
  • Spese per le procedure esecutive;
  • Spese di notifica della cartella.
  • Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

Rottamazione cartelle non si pagano:

  • Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate;
  • Interessi di mora;
  • Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.