Rottamazione delle cartelle di pagamento o più correttamente definizione agevolata delle cartelle Equitalia all’incontro organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, Equitalia ha fornito nuovi chiarimenti ed ha risposto ad alcuni quesiti proposti dagli iscritti relativamente a:
- possibilità di “ritrattare” la rottamazione (cioè rinunciarvi dopo la presentazione);
- delega alla presentazione dell’istanza di rottamazione;
- sospensione delle procedure esecutive;
- sorte delle rateazioni in corso;
- rottamazione solo per alcune cartelle e rideterminazione del piano di dilazione;
- rottamazione degli avvisi di addebito Inps e Durc;
- rottamazione cartelle eredi
La cosiddetta rottamazione riguarda i ruoli, formati tra il 2000 ed il 2016, relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della riscossione.
Nella rottamazione rientrano anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada e i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (per esempio Ici o tassa sui rifiuti).
Sono escluse dalla definizione agevolata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento dovranno pagare l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Pertanto a seguito di adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento sono dovute, per effetto della definizione agevolata:
– le somme intimate a titolo di capitale e interesse;
– le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, di spese di notifica della cartella e di spese di rimborso per le procedure esecutive.
La domanda di rottamazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 tramite l’apposito modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia.
Il contribuente può rinunciare alla rottamazione dopo aver presentato la domanda?
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
E’ possibile presentare la domanda di rottamazione solo per alcune cartelle?
Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.
Inoltre, il contribuente che già sta facendo fronte al debito originario con apposito piano di rateazione avente ad oggetto più cartelle esattoriali e decide di presentare istanza di definizione solo per una parte degli importi in precedenza iscritti a ruolo, deve continuare a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i Rav relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso gli sportelli di Equitalia sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia.
E’ possibile presentare l’istanza di rottamazione tramite un delegato?
Il modello DA1 prevede una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente.
La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.
La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.
Equitalia sospende pignoramenti e fermi dopo l’istanza di rottamazione?
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
• non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo,
• non sia stata presentata istanza di assegnazione,
• non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In merito al pignoramento presso terzi, la sua efficacia viene meno se non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione ,derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici).
La non prosecuzione di azioni esecutive presso terzi già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, su richiesta del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.
Può aderire alla rottamazione chi ha già un piano di rateazione in corso?
Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24/10/2016) a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti al il 31 dicembre 2016.
Pertanto, il contribuente che è decaduto dalla rateizzazione prima del 24/10/2016, può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
Durc positivo con la rottamazione degli avvisi di addebito Inps?
La definizione agevolata è ammessa anche per gli avvisi di addebito Inps affidati per la riscossione a Equitalia.
Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che la decisione in ordine al rilascio o meno del Durc resta di esclusiva competenza degli uffici dell’Inps.
A seguito di istanza di un contribuente, l’Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame. Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il Durc sarà irregolare.
Gli eredi possono aderire alla rottamazione delle cartelle del defunto?
L’erede che ha già ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate (le sanzioni irrogate al defunto non sono trasmissibili agli eredi), può aderire alla rottamazione delle cartelle per ottenere anche lo storno degli interessi di mora.
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