La norma prevista dal DL 193/2016 che ha previsto la cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento ha sollevato molti dubbi tra gli operatori. Di seguito le risposte integrali presentate al convegno del 2 febbraio 2017.
1. Quando si considera perfezionato l’accesso alla definizione agevolata: alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?
Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede che l’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che – in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute – la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l’attività di recupero dell’intero importo dovuto dal debitore a seguito dell’affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute – e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata – sono tempestivamente versate.
2. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso?
In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dln. 193/2016 – le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione
3. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive – ad esempio i fermi amministrativi – afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti?
In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
4. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore di lavoro?
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all’atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva.
5. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno scorso.
Si conferma che l’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Dl n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.
6. Come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione?
L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall’agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l’articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di “capitale” e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione? L’articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.
7. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati?
Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.
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