Rottamazione delle Cartelle il Consiglio dei Ministri con un decreto di urgenza, Decreto Legge n. 36 del 27 marzo 2017 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 marzo 2017, ha statuito la proroga dei termini per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata. Il D.L. è stato reso necessario a causa dell’impasse temporale che a “colpito” l’approvazione della scorsa settimana di uno specifico emendamento al D.L. terremoto che disponeva sia la proroga dei termini di presentazione dell’istanza sia di quelli entro i quali Equitalia è tenuta a dare riscontro al debitore
Pertanto in base al D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo termine per la presentazione del modello DA1, per quei contribuenti che intende ricorrere alla rottamazione, viene spostato al 21 aprile. Per gli enti della riscossione è stata prorogato il termine di rispondere ai contribuenti non più entro il 31 maggio ma entro il 15 giugno
Occorre precisare che la proroga è stata decisa solo per la presentazione del modello DA1, quindi rimangono ferme le altre scadenze inerenti alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”. Si evidenzia che le scadenze dei pagamenti, non prorogate, rimangono quelle in un’unica soluzione, versando il 100%, entro luglio 2017 oppure in 5 rate alle scadenze e nella misura di seguito indicate:
- 1 a rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
- 2 a rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
- 3 a rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
- 4 a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
- 5 a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).
Problematiche non ancora risolte
Equitalia ha fornito numerosi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n° 2/E, nonostante questi interventi vi sono ancora problematiche irrisolte. Si ricorda, tra le tante, la definibilità delle somme dovute dagli iscritti alle Casse di previdenza privata.
Altra questione che presenta molte problematiche riguarda la ripresa dei pagamenti delle dilazioni in essere alla data di presentazione dell’ istanza di rottamazione e il mancato pagamento della 1° rata o dell’unica rata “agevolata”. In merito a questo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora non venga eseguito correttamente il pagamento dell’ unica rata oppure della prima rata la conseguenza è l’inefficacia della definizione agevolata delle cartelle ed inoltre il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione.
In presenza di dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016, Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. L’Agente della riscossione aveva invece chiarito in precedenza che la facoltà di non pagare la rata di luglio e di riprendere la dilazione pregressa è consentita anche per le dilazioni ottenute entro la fine di marzo mentre l’Amministrazione Finanziaria fa espresso riferimento a quelle in essere alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 193/2016.
Particolare interesse riveste la questione del rilascio del DURC inerente alla presentazione del Modello DA1. L’Inps con un suo messaggio ha chiarito che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, non consente all’azienda, che usufruisce della rottamazione, di richiedere immediatamente il DURC almeno fino al pagamento dell’unica o della prima rata di quelle eventualmente richieste nel modello di adesione da presentare entro il 21 Aprile 2017.
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