Con l’articolo 11 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stata introdotta, dopo la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la definizione agevolata delle controversie tributarie (cosiddetta rottamazione delle lite pendenti).
La norma in commento offre la possibilità di definire, senza il pagamento delle sanzioni d interessi di ruolo, le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui la controparte è l’Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante il pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato e che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che si ricorda sono calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’accertamento e quindi prima che il carico sia affidato all’Agente della riscossione, al netto:
- delle sanzioni;
- e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).
Termine per la definizione
La definizione ha ad oggetto le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di adesione (da presentare entro il 30 settembre) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sanzioni definibili – In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento.
Modalità e termini di pagamento
Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ossia relativi all’accertamento con adesione; possibile apertura per l’applicazione della disciplina del lieve inadempimento che non ha trovato operatività per la rottamazione dei ruoli di cui al D.L. 193/2016. Disposizioni sono previste anche per l’eventuale ricorso alla rateazione da parte del contribuente.
Qualora il versamento delle somme per la definizione delle liti fiscali superi i 2.000,00 euro è possibile effettuare il pagamento rateale con una dilazione massima di tre rate. Il termine per il pagamento degli importi dovuti in un unica rata scade il 30 settembre 2017 mentre le rate vanno pagate entro:
- entro il 30 settembre 2017 la prima rata, pari al 40% del totale;
- entro il 30 novembre 2017 va pagata la seconda rata, di importo pari al 40% del totale;
- entro il 30 giugno 2018 va saldata la terza e ultima rata, con il pagamento del restante 20%.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Dalle somme dovuti per la definizione delle liti vanno detratte quelle già versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016. Le somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per via della definizione del contenzioso non possono essere oggetto di restituzione in favore del contribuente.
Pertanto aderendo alla definizione non si potrà chiedere la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione e qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni normative in commento.
Effetto sulle liti in corso
La norma non prevede per le controversie definibili alcuna sospensione, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui alla definizione agevolata delle liti pendenti. In seguito alla richiesta al giudice competente il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Tributi escluse dalla definizione
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.