L’estensione della definizione agevolata delle cartelle è stata estesa anche agli avvisi di accertamento esecutivi , affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, dall’articolo 6, comma 3 del DL 22.10.2016 n. 193 (convertito nella Legge 225/2016).

L’articolo 3 comma ter del D.L. n. 193/2016 ha statuito l’obbligo a carico dell’Agente della Riscossione di comunicare, con posta ordinaria,  al contribuente entro il 28 febbraio 2017, la data di affidamento, in quanto la stessa non è nota al contribuente.

Si rammenta che non tutti gli avvisi di accertamenti hanno titolo di esecutività, di seguito si propone un elenco:

L’avviso di accertamento esecutivo si applica:

  • agli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo di imposta 2007.

L’avviso di accertamento esecutivo non si applica:

  • agli accertamenti relativi ai controlli automatizzati delle dichiarazione (art. 36 bis)
  • agli accertamenti relativi ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter)
  • agli accertamenti relativi ai crediti dei Comuni e degli altri Enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione