La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5951 dell’8 marzo 2017 intervenendo in tema di accertamento sintetico, in cui il contribuente aveva richiesto un rinvio per valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione delle cartelle), ha affermato che la normativa di cui all’articolo 6, comma 3 del DL 22.10.2016 n. 193 (convertito nella Legge 225/2016) non può trovare applicazione “poiché il giudizio in oggetto, riguardante un avviso di accertamento non esecutivo (poiché emesso prima del 1.10.2011), non è interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata, dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, comprensivi delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi (art. 6 comma 3 ter della legge l. 12.2016 n.225).”
Infatti, come evidenziato dalla Corte, la norma di cui all’articolo 29 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2011 (convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011), che ha introdotto l’esecutività degli avvisi di accertamento, ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011. Esso viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per richiedere il pagamento delle imposte a seguito di accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva a partire dal periodo di imposta 2007.
L’estensione della definizione agevolata delle cartelle è stata estesa anche agli avvisi di accertamento esecutivi , affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, dall’articolo 6, comma 3 del DL 22.10.2016 n. 193 (convertito nella Legge 225/2016).
L’articolo 3 comma ter del D.L. n. 193/2016 ha statuito l’obbligo a carico dell’Agente della Riscossione di comunicare, con posta ordinaria, al contribuente entro il 28 febbraio 2017, la data di affidamento, in quanto la stessa non è nota al contribuente.
Si rammenta che non tutti gli avvisi di accertamenti hanno titolo di esecutività, di seguito si propone un elenco:
L’avviso di accertamento esecutivo si applica:
- agli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo di imposta 2007.
L’avviso di accertamento esecutivo non si applica:
- agli accertamenti relativi ai controlli automatizzati delle dichiarazione (art. 36 bis)
- agli accertamenti relativi ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter)
- agli accertamenti relativi ai crediti dei Comuni e degli altri Enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione