AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 372 del 7 luglio 2023
Rottamazione-quater – Compensazione ”orizzontale” – Articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L’istante intende avvalersi della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. rottamazione-quater).
Al riguardo, la società riferisce di poter disporre di «un credito iva sufficiente per pagare tutte le cartelle in Rottamazione Quater, ma non […] sufficiente per il saldo delle stesse cartelle senza l’adesione alla rottamazione», rappresentando che «il prospetto informativo […] stampato per la Rottamazione-Quater, è così ripartito:
n. 15 cartelle al di sotto dell’importo rottamato di euro 1.500 euro;
n. 5 cartelle relative a IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
n.1 cartella al di sopra di 1.500 euro non IVA».
Ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile utilizzare il predetto credito IVA in compensazione ”orizzontale”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata, non operando, a suo dire, il divieto prescritto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inibisce le compensazioni ”orizzontali” in presenza di debiti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento è scaduto.
In caso di risposta negativa al su esposto quesito, l’istante ritenendo che resti comunque esclusa dal predetto divieto la compensazione ”verticale” chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi separatamente i debiti residui ratealmente.
Chiede, inoltre, se sia comunque possibile compensare importi, fino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che, in caso di ”rottamazione”, non viga il divieto di compensazione dei crediti fiscali contemplato dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.
A dire dell’istante, ne consegue la possibilità di utilizzare il proprio credito IVA al fine di pagare, in un’unica soluzione, tutti gli importi dovuti per il valido perfezionamento della definizione agevolata e, in ogni caso «Resta, a parere di chi scrive, praticabile la possibilità di compensazione verticale IVA con IVA e orizzontale per importi fino al 1.500 euro, con ”i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione”».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. Rottamazione-quater). In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che, «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, [..] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle modalità di versamento, il comma 242 stabilisce che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione».
Con ogni evidenza, dunque, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In tal senso si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. ”rottamazione-ter”).
Il comma 12 del predetto articolo 3 che reca una formulazione ”in parte” analoga al comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 prevede che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».
Nel richiamare proprio il comma 12, la predetta circolare n. 25/E del 2020, al paragrafo 3.1.1, chiarisce che «La norma sopra richiamata, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico».
Con ogni evidenza, tra l’altro, la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 non contempla a differenza della stessa lettera del comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 [disciplina estesa di anno in anno ad opera di successivi veicoli normativi e poi resa permanente dall’articolo 20ter, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, mediante l’inserimento del secondo periodo nel comma 1 dell’articolo 28quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602].
In conclusione, l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.
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