AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 68 del 12 marzo 2024
Rottamazione quater – Differimento dei termini di pagamento – Articolo 3 bis del decreto-legge n. 215 del 2023
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato:
di aver presentato, in data […] 2018 e […] 2020, due successive domande di ammissione a concordato preventivo, procedure entrambe estinte;
di aver presentato, in data […] 2021, un piano di ristrutturazione del debito, depositato presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, Legge Fallimentare);
di aver venduto, in data […] 2022, immobili al prezzo di euro […], al fine di far fronte al debito ristrutturato (tra cui euro […] in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione);
successivamente, confidando su tale disponibilità, di aver presentato domanda di definizione agevolata (c.d. ”rottamazione quater”), in base all’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accolta da Agenzia delle entrate-Riscossione in data 7 agosto 2023;
di non essere riuscita a versare tempestivamente, ovvero entro il 31 ottobre 2023, la prima rata della definizione agevolata, a causa della tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della predetta vendita di immobili;
di aver, conseguentemente, versato l’importo di euro […] in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, in ritardo, solo a seguito dell’esecutività del predetto piano di riparto, avvenuta in data […] novembre 2023, nel cui verbale di udienza si afferma che «[ALFA] ha aderito alla rottamazione quater e che dunque le somme di cui al riparto sono oggetto di tale rottamazione».
Ciò premesso, l’istante chiede di sapere «se sia possibile imputare il versamento dell’importo di euro […] (riferito al debito nei confronti dell’Agenzia entrate-Riscossione), alle prime due rate necessarie per la definizione agevolata di cui alla c.d. rottamazione quater; definizione agevolata dalla quale la società è decaduta per omesso versamento della prima rata causato dalla assoluta carenza di liquidità a sé non imputabile […]».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, «dopo aver osservato anche quanto risultante dal verbale d’udienza del […] novembre 2023 (cfr. doc. n. 4) secondo cui la somma di euro […], relativa al debito della Società nei confronti dell’Agenzia entrate-Riscossione, è parte dei debiti presenti nella rottamazione quater considerato che il totale delle prime due rate della definizione agevolata è pari ad euro […], con scadenze rispettivamente il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023»;
ritiene che «tale importo versato per adempiere all’esecuzione del piano di riparto possa essere considerato come versamento delle prime due rate della rottamazione quater; ciò in quanto il contribuente è stato effettivamente impossibilitato al versamento delle rate per mancanza di liquidità dovuta al ritardo nella realizzazione del piano di riparto. Per completezza, si ritiene opportuno precisare che l’importo versato all’atto dell’esecutività del piano è superiore di euro […] al totale dovuto per le prime due rate necessarie per il perfezionamento della rottamazione quater;
tale importo eccedente le prime due rate sia da considerare come anticipo sulla terza rata e che il relativo versamento vada effettuato alla scadenza solo per l’importo della differenza e cioè pari ad euro […];
infine, qualora la risposta di codesto spettabile Ufficio arrivi successivamente alla scadenza dei cinque giorni successivi al 28 febbraio 2024 (scadenza effettiva della terza rata della definizione), la definizione resti in essere fintanto che non vi sia una risposta a codesta Istanza di Interpello e chiede che il versamento della parte restante della terza rata possa avvenire entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della risposta, fermo restando che le successive rate della definizione seguiranno le scadenze naturali previste dalla norma.
Inoltre, la tempistica del versamento avvenuto con l’esecutività del piano è in linea con l’emendamento proposto in data 6 dicembre 2023, presente nel Decreto Anticipi, che, se confermato, riaprirebbe i termini di versamento delle prime due rate della definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023; data utile per consentire a tutti i contribuenti aderenti di non decadere dalla possibilità di saldare le rate della definizione. In particolare, secondo quanto previsto dal citato emendamento, ”i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”. Quindi, l’acquisizione da parte dell’Agenzia entrate-Riscossione di euro […] avvenuta il 14 novembre 2023 risulterebbe essere stata effettuata entro la scadenza del termine previsto dal citato emendamento (già approvato in Senato lo scorso 7 dicembre 2023); pertanto, è plausibile ritenere che il versamento del debito presente nel piano di riparto venga imputato alle prime due rate della definizione agevolata».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater).
In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, il comma 244 stabilisce che «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero».
Con riferimento, tuttavia, alla prima e alla seconda rata della rottamazione-quater delle cartelle, si evidenzia che il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto all’articolo 4bis (introdotto dalla legge di conversione) che «Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023».
A ciò si aggiunga, che al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd Milleproroghe), è stato inserito, dopo l’articolo 3, l’articolo 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024), secondo cui, «1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022. […]».
Tanto premesso, va chiarito preliminarmente che, in questa sede, non si esprime alcuna valutazione in merito all’esistenza o meno in capo all’istante dei presupposti sostanziali per partecipare alla definizione innanzi descritta, né è possibile individuare quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.
Ciò detto, stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo”, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.
Quanto alla corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, sarà cura dell’istante rivolgersi al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di rateizzazione.
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