AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 54 del 28 febbraio 2024
”Rottamazione quater” – Rateizzazione – Sospensione dei ruoli – Disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, residente in […] Svizzera, pone il quesito di seguito sinteticamente rappresentato, concernente la possibilità di compensare i crediti d’imposta di cui dispone, nonostante la presenza di ruoli, stante l’adesione alla c.d. ”rottamazione quater”, di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In particolare, l’istante evidenzia come, prima di aderire alla citata procedura di definizione dei debiti erariali, «l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali in ottemperanza all’art. 31, comma 1, D.L. 78/2010» fosse inibito.
Tuttavia, visto che, per effetto dell’adesione alla cd ”Rottamazione quater”, i relativi debiti erariali non risultano «più tra i ruoli da saldare bensì tra quelli saldati (come da allegati alla presente)», l’istante chiede se sia possibile considerare «i ruoli oggetto rateizzazione per adesione alla Rottamazione-Quater come sospesi, […] e conseguentemente […] avere accesso all’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione-Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
A tal fine rinvia ai chiarimenti forniti dalla scrivente con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, laddove è stato chiarito che il divieto di compensazione disposto dall’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applica ai ruoli sospesi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» (enfasi aggiunta).
Detto divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e, pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).
In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento; quindi, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, sono opportune le seguenti precisazioni. Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato. […].
L’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l’importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro.
[…] Tanto premesso, il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell’articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto.».
In altri termini, come sintetizzato nel comunicato stampa diramato all’uscita del documento di prassi, per «quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.»
Tanto premesso, con l’istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ”singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
In particolare, la norma dispone che:
– il contribuente può manifestare «[…] all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232» (cfr. comma 235);
– «A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
[…].» (cfr. comma 240);
– «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.» (cfr. comma 244).
Stante quanto sopra, negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l’impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo) ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente (cfr. il richiamato comma 240).
Considerati tali elementi e la ratio delle norme richiamate, ne deriva che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.
Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
Si precisa, da ultimo, che in quanto la presente risposta viene resa nel presupposto della veridicità di quanto rappresentato dall’istante, nonché della regolarità e correttezza dei versamenti rateali effettuati ai fini della definizione di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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