La Rottamazione-Quinquies rappresenta la quinta iterazione dello strumento di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Inserita dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) nell’ordinamento italiano, la misura si propone di offrire ai contribuenti con debiti pregressi nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali la possibilità di estinguere tali posizioni con un significativo alleggerimento dei costi accessori
La cosiddetta Rottamazione quinquies si colloca all’interno del più ampio processo di gestione straordinaria del magazzino dei crediti affidati alla riscossione, che il legislatore italiano persegue ormai da oltre un decennio.
Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disciplinata dall’articolo 1, commi 82-110, proseguendo una linea normativa inaugurata con il DL n. 193/2016 e successivamente sviluppata attraverso le rottamazioni “bis”, “ter” e “quater”.
La ratio dell’istituto è duplice:
finanziaria, in quanto mira a trasformare crediti di difficile esazione in flussi di cassa certi, seppur ridotti;
sistematica, poiché consente al contribuente di liberarsi da posizioni debitorie gravate da accessori ormai sproporzionati rispetto al capitale originario.
In questa prospettiva, la Rottamazione quinquies si configura non come misura eccezionale isolata, bensì come strumento strutturale di amministrazione del debito tributario pregresso.
Fondamento normativo e struttura della disciplina
La disciplina della Rottamazione-Quinquies è contenuta all’art. 1, commi 82-110 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). Sebbene il testo formale sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regole operative – in particolare le modalità di adesione telematica e la struttura dei piani di pagamento – sono demandate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che è tenuta a definirle e pubblicarle entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La definizione agevolata prevista dai commi 82-110 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, regola in modo analitico:
l’ambito temporale dei carichi definibili;
le componenti del debito oggetto di stralcio;
le modalità di adesione;
il regime dei pagamenti e della rateazione;
le ipotesi di decadenza.
Il legislatore adotta una tecnica normativa ormai consolidata: la deroga selettiva alle disposizioni ordinarie contenute nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, limitatamente agli effetti economici del debito, senza incidere sulla sua origine giuridica.
Ambito oggettivo: i carichi definibili (commi 82-85)
Perimetro temporale
Ai sensi del comma 82, possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di notifica della cartella o dell’atto esecutivo.
La scelta di fare riferimento alla data di affidamento e non a quella di notifica conferma l’orientamento già emerso nelle precedenti rottamazioni e impone al professionista una verifica puntuale delle singole partite iscritte a ruolo.
Tipologie di debiti ammessi
Rientrano nella definizione, secondo quanto previsto dai commi 82 e 83:
imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA);
tributi locali, nei limiti dell’adesione dell’ente;
somme dovute a seguito di controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
contributi previdenziali e assistenziali affidati all’INPS (con alcune esclusioni per specifiche categorie di accertamento).
Il dato di maggiore rilievo sistematico è l’ampiezza del perimetro, che rende la Rottamazione quinquies uno strumento potenzialmente applicabile alla gran parte del magazzino storico della riscossione.
Esclusioni rilevanti
Non sono definibili – in quanto esplicitamente escluse o non contemplate nella nozione normativa di carichi affidati – alcune categorie di tributi, quali:
imposte di registro e tributi non gestiti dall’Agente della Riscossione;
contributi previdenziali richiesti a seguito di accertamenti specifici;
debiti già in corso di regolare piano della Rottamazione Quater per i quali risultano versate tutte le rate dovute entro il 30 settembre 2025.
Tale ultima esclusione riflette la volontà normativa di evitare “ri-rottamazioni” meramente opportunistiche su debiti già agevolati.
Effetti della definizione agevolata (commi 86-87)
Il cuore della disciplina è rappresentato dagli effetti economici della definizione.
In base ai commi 86 e 87, il contribuente è tenuto a versare:
le somme dovute a titolo di capitale;
le spese di notifica della cartella;
le eventuali spese per procedure esecutive già avviate.
Sono invece integralmente stralciati:
le sanzioni tributarie;
gli interessi di mora di cui all’art. 30 DPR 602/1973;
l’aggio di riscossione e gli ulteriori oneri accessori.
Da un punto di vista economico-giuridico, la norma realizza una separazione concettuale tra debito principale e componenti punitive o compensative, sacrificando queste ultime in funzione dell’interesse erariale alla riscossione effettiva.
Procedura di adesione (commi 88-89)
Domanda del contribuente
Il comma 88 stabilisce che l’adesione debba avvenire mediante istanza telematica da presentare entro il 30 aprile 2026 esclusivamente in via telematica tramite i canali messi a disposizione dall’AdER con autenticazione SPID, CIE o CNS..
La domanda ha natura costitutiva: in assenza di istanza, il debito resta regolato dal regime ordinario.
Comunicazione dell’agente della riscossione
Ai sensi del comma 89, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica entro il 30 giugno 2026:
l’ammontare complessivo delle somme dovute;
il piano di pagamento prescelto;
le singole scadenze.
Pagamento e rateazione (comma 90)
Il comma 90 introduce uno degli elementi di maggiore novità rispetto alle precedenti definizioni: la rateazione di lungo periodo.
Il contribuente può optare per:
pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
rateazione fino a 54 rate bimestrali, con applicazione di interessi in misura agevolata sulle rate successive alla prima.
Dal punto di vista finanziario, la norma consente una ristrutturazione del debito assimilabile a un piano di ammortamento pluriennale, con evidenti riflessi sulla pianificazione dei flussi di cassa.
Decadenza e ripristino del debito (commi 91-94)
Il legislatore conferma una disciplina rigorosa in materia di decadenza.
Il mancato pagamento delle rate nei termini previsti comporta:
la perdita dei benefici della definizione;
il ripristino integrale del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi;
la possibilità per l’agente della riscossione di riprendere o avviare azioni esecutive.
Simulazione di calcolo: applicazione pratica
8.1 Composizione originaria del debito
| Voce | Importo (€) |
|---|---|
| Imposta (IRES) | 25.000 |
| Sanzioni | 7.500 |
| Interessi di mora | 3.000 |
| Agio di riscossione | 1.200 |
| Spese di notifica | 200 |
| Totale iscritto a ruolo | 36.900 |
Applicazione dei commi 86-87
Con la Rottamazione quinquies:
| Voce | Importo dovuto (€) |
|---|---|
| Capitale | 25.000 |
| Spese di notifica | 200 |
| Totale da versare | 25.200 |
Risparmio complessivo:
36.900 − 25.200 = 11.700 €
Ipotesi di rateazione massima
Totale: 25.200 €
Numero rate: 54
Rata base: ≈ 467 € bimestrali
Durata complessiva: circa 9 anni
Profili critici e ruolo del professionista
In una prospettiva sistematica, la Rottamazione quinquies solleva alcune questioni di fondo:
l’effetto di moral hazard derivante dalla reiterazione delle sanatorie;
la tensione con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
l’impatto sulla compliance fiscale di lungo periodo.
In tale contesto, il commercialista assume una funzione essenziale di mediatore tecnico tra norma e contribuente, chiamato a:
valutare la convenienza economica dell’adesione;
confrontare la rottamazione con strumenti ordinari (art. 19 DPR 602/1973);
verificare la sostenibilità del piano nel medio-lungo periodo.
Considerazioni conclusive
La Rottamazione quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82-110 della Legge di Bilancio 2026, rappresenta una misura di forte impatto sistemico.
Essa conferma la tendenza del legislatore a utilizzare la definizione agevolata come strumento ordinario di gestione del pregresso, spostando l’asse del sistema dalla sanzione alla riscossione effettiva.
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