AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2021, n. 695
Articolo 26-quater, comma 2, lettera e) del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 – Royalties – requisito dell’holding period
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società Istante è parte di un Gruppo spagnolo operante in ambito internazionale.
Il Gruppo è presente sul territorio italiano con la società Beta che si occupa della manifattura dei prodotti destinati alla distribuzione e con l’Istante che si occupa della distribuzione sul mercato italiano dei prodotti con marchi appartenenti al Gruppo.
Entrambe le società sono partecipate al 100 per cento dalla Controllante, società spagnola che gestisce anche tutta l’attività di ricerca e sviluppo e detiene la titolarità delle principali proprietà industriali: know-how tecnologico, industriale e di marketing, brevetti, etc. (di seguito, in breve “PI”).
Attualmente l’Istante corrisponde alla Controllante una royalty per l’utilizzo delle suddette PI “in ragione delle vendite nette realizzate verso terzi” e tali importi sono “pagati in esenzione da ritenuta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 quater del d.P.R. 600/1973”.
Il Gruppo è stato oggetto di una riorganizzazione avviata nell’anno XXXX che comporterà la creazione di una nuova holding spagnola (di seguito “Holding”) interamente controllata dalla Controllante alla quale saranno trasferite sia le partecipazioni delle società operative del Gruppo che la gestione operativa delle PI.
Per via di “ragioni operative” i due trasferimenti avverranno in due momenti separati.
Ciò premesso il quesito oggetto della presente istanza riguarda il trattamento delle royalties pagate dalla Società limitatamente al periodo successivo al completamento dei due trasferimenti, ma prima che siano decorsi 12 mesi dal trasferimento delle partecipazioni. Una volta trasferita la titolarità delle royalties in capo alla Holding, infatti, non sarebbe soddisfatto il requisito c.d. holding period richiesto dall’articolo 26-quater, comma 2, lettera e) del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 ai fini dell’esenzione da imposizione prevista dal medesimo articolo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, il pagamento delle royalties alla Holding nel periodo successivo al trasferimento in capo a quest’ultima anche dei diritti inerenti le PI, ma prima che siano decorsi 12 mesi dal trasferimento delle partecipazioni al capitale della Società istante, possa beneficiare dell’esenzione da imposizione in base alle seguenti considerazioni.
Il requisito dell’holding period potrebbe essere considerato rispettato atteso che il trasferimento delle partecipazioni tra Controllante e Holding è operato attraverso un conferimento di partecipazioni ai sensi della Direttiva 90/434/CEE come modificata dalla Direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 relativa alle operazioni straordinarie concernenti società di diversi stati membri. Al fine di evitare penalizzazioni e distorsioni, la Direttiva 90/434/CEE ha previsto che al momento di effettuazione dell’operazione straordinaria, si debba applicare un regime di neutralità fiscale.
La Spagna ha recepito le disposizioni citate prevedendo che la data di acquisizione delle partecipazioni retroceda alla data di acquisto in capo al conferente.
Alla luce di tali previsioni l’Istante ritiene che, ai fini della verifica del requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione al proprio capitale da parte della Holding, si debba retrocedere alla data di acquisizione di detta partecipazione da parte della Controllante.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il Consiglio dell’Unione Europea in data 3 giugno 2003 ha adottato la Direttiva 2003/49/CE (e successive modifiche e integrazioni) concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi al fine di porre rimedio a fenomeni di doppia imposizione attraverso l’eliminazione della tassazione alla fonte sui relativi pagamenti.
L’Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva con il d.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, che ha introdotto nel d.P.R. n. 600 del 1973 l’articolo 26-quater, il quale dispone che gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell’Unione Europea sono esentati da ogni imposta, al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 26-quater individua i requisiti che le società residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo (cd. “società consociate”) devono possedere per beneficiare dell’esenzione in questione.
Per gli aspetti che qui interessano, sebbene il paragrafo 10 dell’articolo 1 della Direttiva 2003/49/CE legittimasse gli Stati a non applicare l’esenzione in esame nei confronti di società di un altro Stato membro qualora le partecipazioni non fossero state possedute per un periodo ininterrotto di almeno due anni, tuttavia il legislatore italiano ha ritenuto di limitare il periodo minimo di detenzione ad un anno [cfr. articolo 26-quater, comma 2, lettera e) del d.P.R. n.600 del 1973].
Con riferimento al caso di specie, l’Istante ha dichiarato che a seguito della creazione della Holding spagnola, saranno ad essa trasferite, mediante operazioni di conferimento di partecipazioni, dapprima le partecipazioni nella Società Istante ed in un secondo momento, attraverso un conferimento in natura, la gestione operativa delle PI.
In esito a tali operazioni l’Istante pagherà le royalties relative alle suddette PI direttamente alla Holding, con riferimento alla quale non può dirsi soddisfatto il requisito di cui al comma 2 lettera e) dell’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia, l’Istante ritiene di poter beneficiare dell’esenzione in considerazione del “sostanziale successione” tra Controllante e Holding nella detenzione delle partecipazioni e in considerazione del carattere duraturo e non speculativo di tale trasferimento.
Come avuto modo di precisare con la risoluzione 29 luglio 2005, n. 109/E – anche se con riferimento ai dividendi madre-figlia – il requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione non può essere derogato dal sostituto di imposta in ipotesi contingenti in cui sia “empiricamente” dimostrata l’assenza di finalità abusive.
Qualora al momento del pagamento degli interessi tale requisito non sia ancora soddisfatto, il sostituto d’imposta è chiamato ad applicare in ogni caso l’ordinaria ritenuta alla fonte prevista. Ciò nonostante – come chiarito con la Circolare 2 novembre 2005, n.47/E e con la Risoluzione 27 maggio 2009, n. 131/E – una volta che il predetto requisito si perfezioni, e nel presupposto della ricorrenza di tutte le altre condizioni previste per l’applicazione dell’esenzione in esame, il soggetto beneficiario delle royalties potrà presentare apposita istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
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