RSPP: nessun obbligo di formazione per i lavoratori - Interpello n. 18 del 2013Con la risposta al quesito inoltrato, con l’interpello n. 18 de 20 dicembre 2013, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde, con interpello n. 18/2013 ha fornito alcuni chiarimenti, confermando che in base alle modifiche introdotte dalla legge 98/2013, schiarendo che una persona nominato RSPP/ASPP, in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di docente, ha ricevuto una “formazione sufficiente e adeguata” relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti ove opera. E dunque non ha l’obbligo di frequentare i normali corsi di formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Nello specifico il quesito del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali chiedeva  di “sapere se sia corretto che un Dirigente Scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato Decreto”.

La Commissione per gli interpelli ha ritenuto che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’articolo 37.

Nell’interpello la Commissione riporta in modo parziale il contenuto di due commi introdotti dall’art.32 della Legge n. 98/2013:
  • comma 5-bis, art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati […];
  • comma 14-bis, art. 37 del D.Lgs. 81/2008in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati […].

La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni, “garantisce sicuramente una formazione adeguata e specifica, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustuiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti”.

Le conclusioni fornite dal Ministero “valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni” è che la formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione di rischi.