ruling internazionali, accordo tra fisco ed imprese internazionaliNel triennio trascorso le istanze presentate per attivare la particolare  procedura di interpello (ruling)  da parte delle imprese con attività internazionali sono fortemente aumentate. Infatti le imprese internazionali che decidono di definire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale in materia di transfer pricing, interessi, dividendi e royalties, sono considerevolmente aumentate.

Apa bilaterali e multilaterali, contro la doppia imposizione

Nell’ambito del ruling internazionale, verso la fine del 2010 sono stati introdotti nell’ordinamento italiano gli Apa (Advance pricing agreement), strumenti di politica fiscale largamente in uso nei paesi Ocse, a carattere bilaterale e multilaterale. Si tratta di accordi tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, sottoscritti e condivisi anche dalle autorità competenti delle giurisdizioni estere interessate, che consentono di fornire maggiore certezza ai contribuenti in materia di prezzi di trasferimento, eliminando in toto il rischio della doppia imposizione. Al 31 dicembre 2012, le istanze di Apa bilaterali e multilaterali in corso erano 19

Il pre-filing, un successo annunciato

Al fine di ottenere chiarimenti e spiegazioni di tipo generale sulle caratteristiche del ruling internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di incontrare i contribuenti che ne facciano richiesta (e/o i loro rappresentanti) in uno o più incontri preventivi (pre-filing). Si tratta di occasioni informali che possono avvenire anche in forma anonima, senza identificazione del contribuente), e per le quali è in forte crescita l’interesse manifestato dai contribuenti (tabella 2). Offrono l’opportunità di affrontare tematiche di carattere generale, senza possibilità di esaminare in dettaglio specifiche fattispecie. Fra gli argomenti più trattati nell’ultimo quadriennio, la fa da padrone il transfer pricing (101 casi sui 134 totali); a seguire, dividendi, interessi o royalties, con 16 casi.

Applicazione dell’istituto

Il ruling internazionale, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modifiche, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, è indirizzato alle imprese con attività internazionale che, allo scopo di evitare possibili conflitti con l’Amministrazione finanziaria, intendono definire con essa, in via preventiva, la propria posizione fiscale. In particolare, lo strumento è fruibile nelle seguenti ipotesi:
 

  • quantificazione del valore normale ai fini del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir)
  • applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a (o da) soggetti non residenti
  • applicazione di analoghe prescrizioni sull’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti
  • applicazione ai singoli casi concreti di norme riguardanti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente.

Accesso al ruling avviene su base volontaria, senza l’applicazione di alcun costo 

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004. Tale provvedimento individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura. Il contribuente che vuole avviare la procedura di ruling deve presentare istanza su carta libera, a mezzo raccomandata in plico non imbustato, con avviso di ricevimento, all’Ufficio Ruling Internazionale – Direzione centrale Accertamento:
  1. sede di Roma (via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ) per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
  2. sede di Milano (via Manin, 25 – 20121) per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Non è previsto il pagamento di alcun diritto di attivazione.L’ufficio competente, valutata la sussistenza dei requisiti, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire, instaurando così la fase del contraddittorio. La procedura si conclude, entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un accordo che vincola le parti per l’anno in cui è stato sottoscritto e per i due successivi, inibendo all’Amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di accertamento sulle questioni oggetto dell’intesa. Durante il triennio, inoltre, l’ufficio Ruling procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo firmato, nonché all’accertamento di un eventuale mutamento delle condizioni costituenti il presupposto delle clausole contrattuali. Tale attività viene svolta dall’Agenzia mediante uno o più accessi concordati presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa.
Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo.

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