
Le norme della cd. Sabatini-Ter e Fondo di garanzia per i finanziamenti dispongono agevolazioni di natura finanziaria legati a specifici investimenti in beni strumentali.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, per l’amministrazione del Fondo di garanzia, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate in attuazione del Decreto Ministeriale 29 settembre 2015, completano la disciplina operativa per l’applicazione del nuovo modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 2013 («Finanziamenti Nuova Sabatini»).
Si sottolinea che le nuove disposizioni sono già operative a seguito dell’entrata in funzione della procedura di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali per il funzionamento del nuovo modello di valutazione.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili. Al fine di favorire il passaggio del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie digitali. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra.
Possiamo sintetizzare gli interventi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sulla Sabatini-Ter come da elenco sottostante:
- proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
- rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni;
- introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.
Modalità di calcolo
Le agevolazioni di cui alla Sabatini-Ter sono concesse alle Piccole e Media Imprese (PMI) sotto forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari;
b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Il nuovo sistema di rating per l’accesso al Fondo di garanzia
Il finanziamento di cui alla Sabatini-Ter, può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Vi sono distinti moduli di valutazione a secondo della procedura, per l’ammissione al Fondo di garanzia, per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è sottoposto il soggetto beneficiario finale.
La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione all’intervento del Fondo. Di conseguenza il modello di valutazione novellato non si applica alle nuove imprese ovvero alle imprese che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.
Le imprese saranno valutate attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.
Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:
- modulo economico–finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.
A questi si aggiunge un ulteriore serie di dati informativi che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico delle imprese e dei soci.
MODULO ECONOMICO | MODULO ANDAMENTALE |
A pena di inefficacia, il soggetto richiedente deve alimentare tale modulo, anche attraverso l’acquisizione automatica, per il tramite del Portale F/do di garanzia, da banche dati pubbliche, con unset informativo disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione costituito da:
| A pena di inefficacia, il soggetto richiedente deve alimentare tale modulo con un set informativo, disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione, costituito da:
|
ATTIRIBUZIONE DI SCORE PARZIALE | ATTIRIBUZIONE DI SCORE PARZIALE |
Il modulo prevede l’attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto beneficiario finale: a) forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.7 del Decreto in commento); b) regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata); c) settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia come individuati nella tabella di cui al paragrafo M.6). I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione variabili differenti, ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. | Il modulo prevede l’attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di A1 ed un massimo di A11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.7). I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione le variabili ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. |
FATTORI CONSIDERATI | FATTORI CONSIDERATI |
Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori:
| Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori
|
La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.
Al fine di attribuire alle imprese la valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai 2 moduli sopra richiamati sono combinati (integrazione) tra loro attraverso specifiche matrici d’integrazione, differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale.
Come specificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016, nel caso in cui non venga alimentato il modulo economico finanziario con i relativi dati, non è possibile assegnare una valutazione al soggetto beneficiario finale il quale è pertanto classificato come “Unrated”. La valutazione complessiva del soggetto beneficiario finale prevede anche l’utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale stesso e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.
Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti variabili (come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.8 del Decreto):
- Ipoteca giudiziale/pignoramento;
- Ipoteca legale;
- Domanda giudiziale;
- Attribuzione dei beni in Trust ai beneficiari
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