Saldo Imu
Entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere versato oltre al saldo anche il conguaglio. Infatti a giugno l’acconto è stato calcolato con le aliquote, come stabilito dalla legge, provvisorie mentre ora si dovrà tener conto delle modifiche all’imposta decise da ciascun Comune.
Le delibere comunali sono fondamentali per calcolare il saldo Imu, è possibile consultarle sul sito internet del ministero delle finanze. Nel caso in cui i Comuni non le avessero ancora pubblicate, si consiglia di utilizzare il sito internet del Comune interessato, o di rivolgersi direttamente all’ufficio tributi. Le modifiche apportate dai Comuni non sono secondarie, essi infatti hanno avuto ampi margini di manovra, e le differenze rispetto a quanto versato in acconto potrebbero essere anche rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le seconde case.
Come calcolare il saldo
Una volta recuperata la rendita catastale, attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, bisogna rivalutarla del 5%.
Se ad esempio la rendita è di 700, bisognerà effettuare il seguente calcolo: 700×1,05=735
Dopodiché bisogna calcolare il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata (nel nostro esempio 735), moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato (nel nostro esempio160 735×160=117.600):
- 160
- 140
- 80
- 60
- 55 per i negozi, gruppo catastale C/1.
Il passo successivo sarà quello di individuare:
- l’aliquota decisa dal Comune, per esempio il Comune di Padova ha deliberato l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale, e dell’1,02% per la seconda casa;
- eventuali detrazioni decise dal Comune (quelle di base sono 200 € + 50 € per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni).
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto. Nel nostro esempio: 117.600×0,4%-200=270,4-135=135,4(abitazione principale)
Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
Le modifiche attuate dai Comuni
Come anticipato prima, le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale. Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre fattispecie in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti.
Per esempio l’aliquota dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti: la disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, tale abitazione sconterà l’aliquota ordinaria tuttavia sono diversi i Comuni che hanno previsto comunque, per questa fattispecie, un’aliquota agevolata.
Vi sono poi le c.d. assimilazioni, ossia i casi in cui la disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende ad alcune fattispecie stabilite dai singoli Comuni:
- le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti;
- le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.
Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale. In sede di saldo, pertanto, si dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, si ritiene che il rimborso possa essere chiesto per intero al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto però di auspicano chiarimenti da parte delle Finanze.
A tutto ciò si devono poi aggiungere le eventuali agevolazioni previste per:
- i fabbricati locati, per i quali era possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. Se la quadratura del bilancio comunale ha consentito qualche margine di manovra, i sindaci hanno generalmente scelto di ridurre la tassazione sugli affitti concordati;
- gli immobili non produttivi di reddito fondiario;
- gli immobili posseduti dai soggetti Ires;
- gli immobili merce.
In considerazione di questa ampia potestà regolamentare, i contribuenti devono necessariamente consultare le delibere del proprio Comune, per non commettere errori nel versamento.
Versamento
L’Imu va versata con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale (che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
- per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
- per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
per ciascun rigo del Modello F24.
Per il versamento sono stati istituiti, con la Risoluzione 12.4.2012 n. 35/E, i seguenti codici tributo:
- 3912 “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”
- 3913 “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
- 3914 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
- 3915 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”
- 3916 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
- 3917 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
- 3918 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
- 3919 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
- 3923 “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
- 3924 “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.
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