La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7661 del 24 marzo 2017 intervenendo in tema di sanzioni fiscali ha affermato che in caso di invio tardivo di più dichiarazioni fiscali, da parte di un intermediario abilitato, trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Per cui la sanzione irrogabile nei confronti del professionista è pari a quella prevista dalla norma, aumentata da un quarto al doppio.

La vicenda ha avuto come protagonista un commercialista, che in qualità di intermediario fiscale, ha eseguito in ritardo, per solo 3 giorni, l’invio di 87 dichiarazioni di due periodi di imposte, a cui venivano irrogata una sanzione di euro 44.892 (516,00 euro x 87). Avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni il professionista  proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accogliendo le doglianze del ricorrente riduceva la sanzione a euro 1.032,00 pari al doppio della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997.  Applicando l’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 il cui contenuto del comma prevede che: “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”. La sentenza veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che nel caso di specie ha ritenuto che la legge n. 689 del 1981 non trova applicazione poichè  trattandosi di violazioni formali consistite nel ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario che non ha inciso sulla posizione fiscale del contribuente che era tenuto comunque a pagare l’imposta derivante dalla dichiarazione.

L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non condividendo le motivazioni dell’Agenzia che riteneva il contenuto dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 incompatibile con quella dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 sull’errato presupposto che le violazioni di cui all’articolo 7-bis non sarebbe mai qualificabile come “formale”, poichè, sempre a dire dell’Agenzia, solo le infrazioni commesse dal contribuente possono essere qualificabile come “formali” e “non formali”, mentre una simile classificazione sarebbe incompatibile con le infrazioni commesse dall’intermediario.

Gli Ermellini nel respingere il ricorso hanno evidenziato, come già chiarito in precedenti occasioni (cfr. Cass. 2597, 13238 e 11742 del 2015), che ben si possano distinguere, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario, le violazioni “formali” da quelle “non formali” poichè sono ipotizzabili fattispecie in cui il comportamento dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali) e ipotesi in cui il comportamento dell’intermediario determina solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).